Sei scatti stipendiali anche per il collocamento a riposo su domanda delle (TAR Lombardia n. 1584 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due anzianità non ha natura decadenziale, perché la norma non lo qualifica come tale e la sua funzione è solo di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza della disciplina, senza innovarla. È esclusa una lettura costituzionalmente orientata che neghi l’attribuzione, perché il contenuto della norma è chiaro e l’interpretazione non può attribuirle significato opposto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex ispettore della Polizia di Stato in servizio presso una sezione di polizia giudiziaria, è stato collocato a riposo su domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS, nel calcolare il trattamento di fine servizio, non ha computato i sei scatti pari al 2,50 per cento ciascuno. L’Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza dal beneficio e l’insussistenza di un’interpretazione estensiva della norma. Il Ministero dell’Interno ha dedotto il difetto di giurisdizione e la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS: l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l’Ente previdenziale competente, nei cui confronti va instaurata la controversia. Per le stesse ragioni accoglie la richiesta di estromissione del Ministero dell’Interno.
Nel merito il ricorso è fondato. La Sezione, in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata, interpreta l’art. 6-bis nel senso che nel calcolo dell’indennità di buonuscita devono computarsi i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, sull’ultimo stipendio, per chi ha maturato i requisiti anagrafici e di servizio.
Il Collegio esclude la reviviscenza della versione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso: l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che lo aveva novellato, non fa rivivere la norma precedente, istituto di carattere eccezionale. Il richiamo all’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la vigenza della disciplina per le forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.
Quanto al termine del 30 giugno, la Sezione lo qualifica come onere e non come termine decadenziale: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Manca una chiara qualificazione in senso decadenziale, e l’ambiguità della disposizione non consente di farne derivare conseguenze preclusive.
Infine, il Collegio esclude una lettura costituzionalmente orientata che neghi il beneficio: di fronte a una previsione chiara, l’attività interpretativa non può attribuirle contenuto opposto. Ne discende l’obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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