Sei scatti stipendiali nel T.F.S. del militare collocato in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 1147 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza su domanda che abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1911, comma terzo, d.lgs. n. 66/2010 conferma l’estensione del beneficio a chi ha chiesto il collocamento a riposo a domanda, e i primi due commi della stessa disposizione ne impongono la considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria. Il riconoscimento degli aumenti periodici ai fini della base pensionabile comporta la loro inclusione anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il silenzio serbato dal legislatore sul trattamento di fine servizio non giustifica un’esclusione, non prevista da alcuna norma.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver superato i cinquantacinque anni di età e aver maturato un’anzianità contributiva superiore a trentacinque anni. A seguito della comunicazione dell’I.N.P.S. del 6 settembre 2019, contenente il prospetto di liquidazione dell’indennità di fine servizio, ha chiesto senza esito la riliquidazione del trattamento con l’inclusione nella base di computo dei sei scatti stipendiali.
Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente previdenziale, chiedendo anche rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo. L’I.N.P.S., ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, sei scatti biennali del 2,50% calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il secondo comma estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni e maturato trentacinque anni di servizio utile.
Il Tribunale rileva che il d.lgs. n. 165/1997, all’art. 4, comma 2, ha previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua. Il legislatore, tuttavia, ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile senza nulla disporre per il trattamento di fine servizio: è questa l’ambiguità che ha alimentato il contenzioso.
La risposta sistematica è individuata nell’art. 1911 cod. ord. mil. Il primo e il secondo comma considerano gli aumenti periodici ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria; il terzo comma conferma che il beneficio spetta a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda, alle condizioni anagrafiche e contributive già richiamate.
Su questa fattispecie la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole, con un orientamento che il Collegio definisce consolidato e univoco. Vengono richiamate la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le più recenti pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, rese su ricorsi di carabinieri in congedo. Il Tribunale cita altresì le decisioni dei TAR Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Catania e Palermo, convergenti sull’applicabilità della normativa al personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Il passaggio decisivo è di ordine esegetico: poiché il beneficio è riconosciuto per la base pensionabile, esso deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’I.N.P.S. si pone quindi in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme. Il ricorso è accolto, con integrale compensazione delle spese in ragione del rapporto di servizio già intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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