Vincoli sismico e paesaggistico prevalgono sull’edilizia libera (TAR Sicilia n. 164 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, la clausola di salvezza delle normative di settore contenuta nell’incipit dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 prevale sulla qualificazione delle opere come edilizia libera. Ne consegue che l’ordine di demolizione emesso ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 resta legittimo quando gli interventi, ancorché astrattamente riconducibili a CILA o SCIA, siano stati realizzati in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico senza le prescritte autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza. È irrilevante la pendenza di un permesso di costruire rilasciato per altre e diverse opere del medesimo fabbricato, così come la mancata prova dell’identità tra interventi sanati e quelli contestati. L’inerzia dell’amministrazione non genera alcun affidamento sulla conservazione del manufatto abusivo, e i vizi di motivazione del provvedimento vincolato sono dequotati ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione alla demolizione n. 1 del 4 marzo 2025, notificata il 13 marzo 2025, con cui il Comune di Castiglione di Sicilia gli ha ordinato di rimuovere plurime opere realizzate su terreno e fabbricato di sua proprietà, censiti in zona agricola, sottoposti a vincolo sismico e paesaggistico. Tra gli interventi contestati figurano piazzali recintati e asfaltati con passi carrai, l’impiego del terreno a deposito a cielo aperto di autoveicoli, due nuove costruzioni con volume urbanistico complessivo di circa 846 metri cubi, tettoie, pavimentazioni, opere di manutenzione straordinaria e un’insegna pubblicitaria bifacciale.

Il ricorrente ha dedotto l’utilizzabilità della zona agricola per usi non residenziali, la natura modesta delle opere e la loro riconducibilità all’edilizia libera, il rilascio di un titolo in sanatoria nel 2022, la minima incidenza sul fondo e l’insufficiente motivazione del provvedimento rispetto alle controdeduzioni presentate. Ha inoltre chiesto l’espletamento di una CTU. Il Comune non si è costituito. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata definita con il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’irrilevanza del permesso di costruire n. 5 del 21 ottobre 2025, prodotto in vista dell’udienza pubblica. Quel titolo è stato rilasciato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 per opere di ristrutturazione e sopraelevazione del fabbricato, e non incide sulle distinte opere illecite oggetto dell’ordinanza, in larga parte insistenti sul terreno e non sul manufatto.

Quanto alla SCIA in sanatoria del 2022, il Collegio rileva che il ricorrente non ha assolto l’onere di provare l’identità tra gli interventi autorizzati e quelli contestati, più numerosi e verosimilmente diversi. La censura fondata sull’edilizia libera è poi respinta nel merito, poiché l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 esclude gli interventi che producono variazioni di volumi e superfici, mutano la destinazione d’uso, impiegano muratura o realizzano pavimentazioni oltre un certo indice di permeabilità.

Il passaggio decisivo è però assorbente e ulteriore. Anche qualificando le opere come libere, l’incipit dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 fa salve le normative di settore, tra cui le norme antisismiche e il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Poiché la zona è pacificamente sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico, le opere necessitavano delle autorizzazioni del Genio Civile e della Soprintendenza, mai richieste. Il Collegio esclude che gli interventi ricadano tra le esclusioni di cui all’Allegato A della L.R. siciliana n. 5/2019, né risulta dimostrata la loro non riconducibilità alle fattispecie sismiche.

Il Tribunale esclude altresì che l’inerzia dell’amministrazione abbia ingenerato un affidamento tutelabile, in linea con Cons. Stato, Sez. VII, n. 3850 del 2025. L’omessa motivazione sulle controdeduzioni è infine dequotata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, con richiamo a Cons. giust. amm. Sicilia n. 915 del 2025. La richiesta istruttoria è rigettata perché non determinante. Il ricorso è infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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