Annullamento d’ufficio di attestati per esportazione: poteri istruttori del giudice amministrativo (TAR Liguria n. 1007 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento avverso un provvedimento di autotutela, il Collegio può esercitare i propri poteri istruttori ex artt. 65 e 66 cod. proc. amm., disponendo l’acquisizione anche d’ufficio degli atti e dei documenti che risultino necessari ai fini della decisione, valutata la loro decisività per la verifica della legittimità dell’azione amministrativa. L’onere di deposito dei documenti richiesti può essere posto, in ossequio al principio di collaborazione, a carico di entrambe le parti, a prescindere dalla loro provenienza, quando la documentazione sia nella rispettiva disponibilità o sia stata già prodotta in precedenti giudizi tra le stesse parti.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività nel settore del commercio di opere d’arte, aveva impugnato due distinti provvedimenti del Ministero della Cultura, entrambi del 31 ottobre 2025, con i quali l’Amministrazione aveva disposto, rispettivamente, un nuovo annullamento d’ufficio e un riesame di precedenti atti autorizzativi relativi all’esportazione di un bene. In particolare, l’oggetto del contendere riguardava l’annullamento del certificato di avvenuta spedizione rilasciato nel 2008, e successivi rinnovi, dell’attestato di libera circolazione e della licenza di esportazione definitiva, tutti atti presupposti o comunque connessi al trasferimento del bene.
La questione traeva origine da un precedente giudizio, definito con sentenza dello stesso T.A.R. nel luglio 2025, all’esito del quale l’Amministrazione aveva avviato un nuovo procedimento di annullamento in autotutela dei titoli abilitativi. Nel corso del giudizio, la società aveva dedotto profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, contestando la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela e l’erronea valutazione dei fatti posti a base della decisione ministeriale.
La Motivazione della Corte
All’udienza di discussione dell’8 luglio 2026, il Collegio ha preliminarmente rilevato una lacuna istruttoria non irrilevante: negli atti del giudizio non risultava versato il certificato di avvenuta spedizione originale con le annotazioni di rinnovo, documento centrale rispetto all’oggetto del contendere, posto che il provvedimento impugnato ne disponeva l’annullamento. La circostanza assumeva particolare rilievo in quanto la legittimità dell’annullamento d’ufficio dipendeva anche dalla verifica della regolarità dei rinnovi succedutisi nel tempo.
Il Tribunale ha ricostruito, dalla propria precedente sentenza, la sequenza dei rinnovi del titolo originario, effettuati con accertamenti dell’Ufficio Esportazione di Genova a far data dal dicembre 2013, proseguiti nel giugno 2018 e conclusi con l’ultimo accertamento del maggio 2024. Dalla documentazione depositata dalla ricorrente in udienza, corredata dalle annotazioni di rinnovo, sono emerse le autorizzazioni ministeriali che hanno legittimato i singoli rinnovi, senza che tuttavia risultassero acquisiti agli atti tutti gli elementi di valutazione utilizzati dall’Amministrazione.
Ritenendo necessario integrare l’istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio e la corretta applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Collegio ha esercitato i poteri previsti dagli artt. 65 e 66 cod. proc. amm. Ha quindi ordinato l’acquisizione di una pluralità di atti, tra cui le autorizzazioni ministeriali che hanno consentito i rinnovi e la nota dell’Ufficio Esportazione con il parere favorevole all’ultimo rinnovo. La scelta di porre l’onere di deposito a carico di entrambe le parti, indipendentemente dalla provenienza dei documenti, risponde all’esigenza di assicurare la completezza del materiale conoscitivo a disposizione del giudice, valorizzando il principio di collaborazione istruttoria che permea il processo amministrativo.
Il Collegio ha infine provveduto a calendarizzare l’udienza di discussione del merito, fissandola a distanza di alcuni mesi per consentire alle parti di adempiere all’onere di deposito entro il termine perentorio assegnato.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.