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Riconosciuti i sei scatti stipendiali ai fini TFS ai poliziotti in pensione (TAR Lazio n. 12927 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, attribuisce al personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare e anche in caso di cessazione dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in aggiunta ad ogni altro beneficio. Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al comma 2 non è perentorio, non essendo ad esso ricollegata alcuna decadenza espressa. La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre, per il personale in quiescenza, dalla conoscenza effettiva dell’errore di liquidazione, coincidente con l’emanazione dell’ordinativo di pagamento o con la comunicazione del prospetto di liquidazione. Sulle somme riliquidate spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e, uno di essi, al Corpo forestale dello Stato, oggi in congedo, erano andati in pensione a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Avevano chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. L’amministrazione previdenziale aveva opposto il silenzio rifiuto o comunque risposte negative alle diffide, avendo già liquidato l’indennità senza riconoscere il beneficio. L’INPS si era costituito in giudizio eccependo il difetto di interesse, l’infondatezza della pretesa e, in via gradata, la prescrizione estintiva del diritto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l’eccezione di difetto di interesse attuale: la parte ricorrente ha interesse alla corretta quantificazione del TFS fin dal momento in cui l’amministrazione ha elaborato il prospetto di liquidazione senza includere il beneficio dei sei scatti stipendiali, a prescindere dalla data di effettiva corresponsione.

Nel merito, il Collegio ha condiviso l’orientamento già espresso dalla Sezione e confermato in appello, riconoscendo al personale in quiescenza delle forze di polizia il diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS. La lettura combinata dei commi 1 e 2 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ha indotto il giudice a ritenere la fattispecie dei ricorrenti pienamente riconducibile alla previsione normativa, riferita anche al personale che chiede il collocamento in quiescenza con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Quanto al termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Sul punto il TAR ha richiamato il Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine conseguenze decadenziali, dovendo il beneficio essere riconosciuto in ragione dello status soggettivo dell’interessato al momento della cessazione dal servizio.

Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata in modo generico dall’INPS, richiamando la sentenza Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, che ha escluso profili di violazione degli artt. 3 e 81 Cost., valorizzando la perdurante vigenza dell’istituto per le forze di polizia ad ordinamento militare ai sensi dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

Da ultimo, il TAR ha rigettato l’eccezione di prescrizione, affermando che la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, momento in cui l’interessato non è in grado di conoscere l’errore di liquidazione, ma con l’emanazione dell’ordinativo di pagamento o la comunicazione del prospetto di liquidazione. Nel caso di specie, le diffide erano state inviate nel quinquennio dagli ultimi ordinativi, sicché la prescrizione quinquennale non era maturata. Il giudice ha dichiarato il diritto ai benefici economici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, con interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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