Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1810 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva contro l’amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo, assegna un termine e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. La penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sul dovuto, con tetto massimo del 10% dell’importo, secondo il criterio della non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro indicata in epigrafe. Quel provvedimento aveva accertato il diritto della ricorrente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per una annualità, con condanna dell’amministrazione a erogare la prestazione nelle forme di legge e al pagamento delle spese.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva. L’amministrazione non ha proposto impugnazione, ma non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha dunque chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, l’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. La Corte ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata poi accolta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, pure in caso di insediamento del commissario. Il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto.
Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sulla concorrenza del potere dell’amministrazione e del commissario, e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sui criteri di quantificazione della penalità, con il criterio della non manifesta iniquità. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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