Riparametrazione non disciplinata: disciplinare contraddittorio e gara annullata (TAR Campania n. 3874 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che richiama la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica senza disciplinarne le modalità applicative è intrinsecamente contraddittoria e determina l’illegittimità della lex specialis. L’incertezza sull’an e sul quomodo della riparametrazione incide a monte sulle strategie degli operatori economici e a valle sugli esiti valutativi, ledendo l’affidamento, la par condicio competitorum e il principio di trasparenza delle regole di gara. Alla stazione appaltante non può imporsi una regola solo accennata e di incerta applicazione, né può ammettersi che la contraddittorietà sia superata in via interpretativa. Il concorrente che non consegua l’aggiudicazione conserva l’interesse strumentale alla riedizione della procedura e alla caducazione degli atti di gara, con obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento pluriennale di servizi di gestione delle violazioni del codice della strada e di riscossione coattiva delle entrate comunali, con importo contrattuale rilevante. Il criterio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica e con una soglia di sbarramento tecnica.
Alla gara hanno partecipato tre operatori. All’esito, è risultata prima graduata la società poi aggiudicataria con determinazione del 17 ottobre 2025. La ricorrente, che aveva conseguito il punteggio tecnico più elevato ma era collocata terza per effetto del punteggio economico, ha impugnato l’aggiudicazione dolendosi, tra l’altro, della mancata riparametrazione dei punteggi tecnici. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente; la seconda graduata ha difeso la legittimità della disciplina di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato priorità logica al ricorso principale, poiché l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non ne avrebbe comportato l’improcedibilità, mentre l’infondatezza del principale avrebbe consentito di dichiarare improcedibile l’incidentale, con economia dei mezzi processuali.
Il primo motivo è stato respinto. Il disciplinare, all’art. 18.1, richiama la riparametrazione in relazione alla soglia di sbarramento; all’art. 22 rinvia al paragrafo 18.2 per le modalità; ma l’art. 18.2, che dovrebbe contenerle, si limita a descrivere la formula del punteggio assoluto e non prevede alcuna ulteriore operazione. Da qui l’impossibilità di affermare la vincolatività per l’amministrazione di una regola solo delineata in nuce, incompleta e di incerta applicazione, oltre che in contraddizione con le altre regole di gara.
Dalla reiezione del primo motivo è conseguita l’improcedibilità delle censure avverso l’aggiudicazione, poiché, in caso di accoglimento, l’aggiudicazione sarebbe andata non alla ricorrente ma alla seconda graduata. Il Collegio ha escluso un interesse residuo fondato su mere supposizioni circa una futura esclusione di quest’ultima, richiamando il principio per cui la genericità della censura verso l’impresa collocata in posizione potiore determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
È stato invece accolto il sesto motivo, proposto in via gradata. La ricorrente ha fatto valere l’illegittimità del disciplinare per contraddittorietà delle regole di valutazione. Il Collegio ha rilevato che non è possibile stabilire se la legge di gara abbia inteso o meno prevedere la riparametrazione: talune disposizioni sembrano imporla, altre escluderla. Né la contraddittorietà può essere superata in via interpretativa, alla stregua di un rinvio a vuoto o di un mero refuso, poiché non si tratta di disposizioni poco chiare di cui stabilire la portata, ma di contrasto tra regole della lex specialis. La clausola ambigua lede l’affidamento e la fiducia degli operatori, viola gli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023 e falsa la concorrenza, poiché la riparametrazione incide sulle scelte delle imprese nella formulazione delle offerte. Il Collegio ha ricordato che è la lex specialis a dover prevedere la riparametrazione in modo espresso, lineare e univoco.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, permanendo in capo alla ricorrente principale l’interesse strumentale alla ripetizione della procedura. È stata accolta la domanda subordinata di annullamento dell’intera gara, con obbligo per la stazione appaltante di rieditarla secondo le statuizioni conformative della sentenza. Nessuna pronuncia è stata resa sull’inefficacia del contratto, non risultando avvenuta la stipula. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione comunale e compensate verso le controinteressate.
Nota della Redazione
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