Astreinte negata per la mole di contenzioso seriale sulla Carta docente (TAR Piemonte n. 1507 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione l’accredito delle somme sulla Carta elettronica del docente, la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, ulteriori e autonome rispetto alla manifesta iniquità del codice di rito civile. Integrano tali ragioni la già intervenuta nomina del commissario ad acta e l’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla medesima prestazione. La natura di incentivo eventuale e di impiego facoltativo del beneficio, non di mezzo di sostentamento del lavoratore, riduce ulteriormente i presupposti dell’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di complessivi euro 2.500, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per cinque anni scolastici.

Il Ministero si è costituito opponendosi. La causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorrente ha domandato anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione, con accredito delle somme liquidate e interessi. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto al compenso commissariale, le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali; il compenso resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

La domanda di astreinte è stata respinta. La nomina del commissario ad acta già assicura il risultato. Il Consiglio di Stato, pur ammettendo in astratto l’istituto verso l’Amministrazione inadempiente, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico — difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio, stato della finanza pubblica, rilevanza di specifici interessi pubblici — ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative” (Ad. Plen. n. 15 del 2014).

Nel caso concreto il ritardo è riconducibile alla straordinaria mole di contenzioso seriale sul rilascio della Carta docente. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua, non è mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo la Tabella n. 21 del D.M. n. 55/2014, dimezzate e ridotte per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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