Revoca permesso soggiorno UE non automatica per precedenti penali (TAR Piemonte n. 1577 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Tali misure richiedono un effettivo giudizio di pericolosità sociale, nonché una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Ne deriva l’esclusione di ogni automatismo tra il provvedimento sfavorevole e le condanne penali, in forza della cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo. Il difetto di tale bilanciamento vizia l’atto per eccesso di potere e ne impone l’annullamento, con obbligo di riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero stabilmente presente in Italia da circa ventiquattro anni, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Torino ha rigettato la propria istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disponendo contestualmente la revoca del titolo. L’atto si fondava su due precedenti penali per furto aggravato, risalenti a circa sei anni prima.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, T.U. Immigrazione e l’illegittimo automatismo tra precedenti penali e presunzione di pericolosità, nonché il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. Con il secondo motivo ha censurato la mancata valutazione del rilascio di un titolo di soggiorno ordinario. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza del 25 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per identità di ratio, e li ritiene fondati. Il punto di partenza è l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato nella specie mediante il precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 5646 del 2025, secondo cui le misure sfavorevoli in materia di lungo soggiorno non possono fondarsi sul mero dato delle condanne penali.
Il giudice amministrativo ribadisce che occorre un effettivo giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi. Tra questi assumono rilievo la durata del soggiorno sul territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, idonei a escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.
Nel caso concreto il bilanciamento operato dall’amministrazione non ha considerato circostanze di fatto non contestate tra le parti. In particolare rilevano la collocazione temporale dei fatti oggetto di accertamento penale, la prolungata permanenza in Italia e l’esistenza di stabili rapporti familiari. Tali elementi erano idonei a incidere sulla formulazione del giudizio di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Da qui l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento del secondo. In sede di riedizione del potere l’amministrazione dovrà tenere conto delle circostanze richiamate e, in caso di esito negativo, valutare la possibilità di riconoscere un diverso titolo di soggiorno.
Le spese di lite sono compensate, perché la decisione si fonda su circostanze di fatto non introdotte dal ricorrente nel procedimento amministrativo. La compensazione si estende alla fase cautelare, in applicazione dell’art. 57 c.p.a. Quanto ai compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ne liquida la misura applicando i criteri del d.m. n. 55 del 2014 e la riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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