Porto d’armi, il “dimostrato bisogno” va rivalutato a ogni rinnovo (TAR Marche n. 901 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenza di porto d’arma per difesa personale, l’autorità di pubblica sicurezza, in occasione di ogni rinnovo, può rivalutare le circostanze che avevano giustificato il rilascio del titolo, anche quando questo sia stato concesso per più anni consecutivi, non essendo configurabile alcun affidamento qualificato del richiedente. Il requisito del “dimostrato bisogno” non è legato all’appartenenza a una determinata categoria professionale, ma deve essere accertato in concreto sulla base di circostanze attuali e specifiche, dalle quali si possa desumere la sussistenza di un pericolo per l’incolumità personale. Il decorso di un periodo di osservazione adeguato dall’ultimo episodio criminoso denunciato — nella specie, oltre cinque anni — legittima il diniego di rinnovo per carenza del presupposto di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., senza che rilevi la distinzione formale tra primo rilascio e rinnovo.
Il Fatto
Il titolare di una licenza di porto d’arma per difesa personale, rilasciata dal 2010 e rinnovata senza soluzione di continuità, presentava istanza di rinnovo alla Prefettura di Macerata. L’amministrazione avviava il procedimento di rigetto, contestando al richiedente, da un lato, la mancanza del dimostrato bisogno dell’arma e, dall’altro, il suo deferimento all’autorità giudiziaria, risalente al 2018, per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Dopo l’audizione personale, nel corso della quale l’interessato produceva il certificato dei carichi pendenti da cui non risultavano procedimenti a suo carico, la Prefettura emanava comunque il diniego, espungendo ogni riferimento alla vicenda penale e fondando il provvedimento esclusivamente sull’insussistenza del presupposto del dimostrato bisogno. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendosi l’illegittimità dell’istruttoria, la confusione tra primo rilascio e rinnovo, la contraddittorietà della condotta amministrativa e la genericità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla fase procedimentale. Il collegio ha accertato che la Prefettura non aveva “inventato” il procedimento penale, essendosi basata su formali comunicazioni delle forze di polizia, e che, in ogni caso, il provvedimento finale aveva correttamente eliminato ogni riferimento a tale vicenda, recependo le osservazioni difensive. La circostanza che il deferimento risalisse al 2018 non rendeva contraddittoria la condotta dell’amministrazione, essendo emersa solo a seguito della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del 2022.
Quanto al merito, il tribunale ha affermato che i principi che disciplinano la materia costituiscono ius receptum: in occasione di ogni rinnovo l’autorità di P.S. può rivalutare le condizioni del richiedente, restando del tutto sterile la distinzione tra rinnovo e nuova concessione. Il requisito del dimostrato bisogno non può poi essere provato sulla base della sola appartenenza a una categoria professionale o della necessità di gestire somme di denaro, ma richiede la sussistenza di specifiche e attuali circostanze di pericolo.
Nella specie, dagli atti istruttori emergeva che gli ultimi due episodi criminosi denunciati dall’interessato risalivano al periodo 2015-2016. Il decorso di oltre cinque anni dall’ultimo episodio rilevante costituiva un periodo di osservazione adeguato per valutare la permanenza del presupposto, consentendo alla Prefettura di escludere legittimamente la sussistenza del dimostrato bisogno.
Il TAR ha infine ritenuto non condivisibili le critiche rivolte ai militari che non avevano verbalizzato alcune dichiarazioni del ricorrente, rilevando come questi non si fosse rivolto ai comandi superiori ovvero alla stazione del luogo di residenza, presso la quale aveva sporto le denunce menzionate in istruttoria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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