Self-cleaning e modello 231 non neutralizzano il rischio se resta il dominus (TAR Veneto n. 395 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia è misura preventiva e anticipatoria, fondata su un giudizio eminentemente prognostico ancorato a indizi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del più probabile che non, e non sulla comprovata responsabilità individuale oltre ogni ragionevole dubbio. L’assoluzione in sede penale non azzera il valore sintomatico dei fatti, restando compatibile con la permanenza di un concreto pericolo di infiltrazione rilevante ai fini amministrativi. L’adozione di misure di self-cleaning, del modello 231 e di protocolli di legalità non neutralizza il rischio quando questo sia radicato nell’assetto proprietario e l’immutato ruolo del dominus impedisca un’effettiva e stabile cesura rispetto al passato. Il mero decorso del tempo non determina il venir meno della prognosi negativa, occorrendo un mutamento qualitativo dell’assetto proprietario-gestionale.
Il Fatto
Una società operante nel settore della lavorazione dell’acciaio per cemento armato ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di riesame di un’informativa antimafia interdittiva emessa nei propri confronti nel 2015. L’atto gravato, richiamando un quadro indiziario già vagliato in sede giurisdizionale e ritenuto tuttora attuale, ha concluso per la persistenza del rischio di condizionamento mafioso, reputando inidonee le misure di bonifica addotte dall’impresa.
La società ricorrente ha dedotto l’insufficienza dell’aggiornamento istruttorio, la mancata applicazione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 e l’erroneità della valutazione delle misure di self-cleaning adottate. L’Amministrazione ha resistito nel merito, sostenendo la fondatezza della misura e del diniego di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riaffermato la natura preventiva e anticipatoria dell’informativa interdittiva, misura fondata su un autonomo giudizio prognostico e non sull’accertamento della responsabilità penale. Il sindacato giurisdizionale si esercita così sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità della prognosi rispetto alla consistenza e all’attualità del quadro indiziario.
Nel caso di specie la Prefettura ha condotto un’istruttoria esaustiva e contestualizzata. Essa ha ripercorso, con richiamo alle risultanze giurisdizionali, i rapporti tra il legale rappresentante e la consorteria mafiosa, già esaminati da questa Sezione e dal Consiglio di Stato, da cui emerge un quadro indiziario non episodico, connotato da stabilità e consapevolezza della caratura criminale degli interlocutori. L’esito assolutorio in sede penale, lungi dall’azzerare il valore sintomatico dei fatti, consegue ai rigorosi meccanismi di prova propri del paradigma penalistico e non è incompatibile, secondo la Corte, con la permanenza del pericolo rilevante ai fini amministrativi.
L’aggiornamento istruttorio non è rimasto ancorato a vicende remote: sono stati valorizzati la perdurante centralità del socio di maggioranza nell’assetto proprietario, le relazioni economiche recenti con soggetti critici ai fini antimafia e le convergenti risultanze dei procedimenti di prevenzione riguardanti società del medesimo perimetro familiare.
Quanto alla prevenzione collaborativa, il Tribunale ha qualificato l’istituto come eccezionale, applicabile solo quando la permeabilità mafiosa assuma caratteri episodici e sia pronosticabile la neutralizzazione del rischio con un programma temporaneo di adempimenti. La Prefettura, previa consultazione del Gruppo Interforze, ha escluso l’occasionalità del pericolo, rimarcando la cronicità degli elementi di rischio e l’insufficienza dei rimedi organizzativi in difetto di una cesura proprietaria effettiva.
Sul terzo motivo, i giudici hanno ribadito che assetti solo formalmente conformi ai migliori modelli organizzativi non valgono a neutralizzare un rischio alimentato dalla permanenza del dominus nella compagine e dalla persistenza di una regia sostanziale su più società connesse. Le misure di self-cleaning, pur apprezzabili in astratto, non si sono tradotte in un’effettiva rescissione dei meccanismi strutturali. Il mero decorso del tempo, infine, non trasforma in episodica una condizione infiltrativa che si è mostrata sistemica: rileva l’intensità del pericolo, desumibile dalla persistenza degli indici sintomatici. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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