Revoca del divieto di detenzione di armi: necessario il preavviso di rigetto (TAR Veneto n. 393 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di riesame attivati in funzione della revoca dei provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti deve essere garantita all’interessato la partecipazione procedimentale. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone di comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo al privato di controdedurre con osservazioni e documenti. L’inosservanza di tale obbligo determina l’annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. Il vizio impone la regressione alla fase procedimentale, a contraddittorio integro.

Il Fatto

Il ricorrente, chirurgo e dirigente medico presso una struttura ospedaliera, aveva subito nel 2020 l’adozione di un decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi. Il provvedimento originario era stato emanato a seguito di una denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia presentata dal coniuge, poi archiviata per insussistenza del fatto, con rilievi di calunniosità.

Il ricorrente ha presentato istanza di revoca del divieto, che l’Amministrazione ha respinto con decreto prefettizio del giugno 2024. Avverso tale diniego ha proposto ricorso deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento delle restanti censure, relative a profili meritali da vagliare in sede di rinnovazione del procedimento. La questione giuridica centrale attiene alla necessità del preavviso di rigetto nei procedimenti di riesame attivati su istanza di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi.

Il giudice amministrativo osserva che in tali procedimenti deve essere garantita all’interessato la partecipazione procedimentale. Essa consente al privato di controdedurre rispetto ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e permette all’Amministrazione di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte, pervenendo a una decisione motivata e completa.

Da ciò discende che l’inosservanza dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi, imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale di conferma del divieto. All’Amministrazione non è consentito dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 1839 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, n. 459 del 2025, nonché TAR Lazio, Roma, n. 5921 del 2021, TAR Lombardia, Brescia, n. 440 del 2023, TAR Emilia Romagna, Parma, n. 152 del 2023 e TAR Lombardia, Milano, n. 1253 del 2024.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha omesso di inviare il preavviso di rigetto, privando il ricorrente della possibilità di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni e documenti a sostegno dell’istanza di riesame. Ciò avrebbe consentito di valorizzare l’evoluzione del quadro fattuale e di ottenere una verifica puntuale sulla permanenza delle condizioni poste a base della misura, tenendo conto degli elementi ulteriori, fattuali o giuridici, provenienti dall’interessato.

Tale omissione delinea un’insanabile violazione del diritto di partecipazione procedimentale e determina l’illegittimità del provvedimento impugnato. Il procedimento deve pertanto regredire alla fase procedimentale, previa instaurazione del contraddittorio con l’interessato, cui dovrà essere inviata la comunicazione di cui all’art. 10-bis. L’Amministrazione sarà tenuta a esercitare il proprio apprezzamento discrezionale a contraddittorio integro, valutando tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli sopravvenuti. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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