Ottemperanza per la carta docente dei precari: il giudicato si esegue anche con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 671 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario avente ad oggetto l’obbligo dell’Amministrazione di pagamento di somme di danaro è ammissibile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., una volta inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. La fondatezza della domanda prescinde dall’accertamento di un inadempimento formale e discende dal fatto oggettivo dell’inutile decorso del termine, senza che rilevi l’eventuale avvenuta ottemperanza successiva, il cui onere di dimostrazione grava sull’Amministrazione. In caso di persistente inottemperanza il giudice può nominare sin da subito, senza necessità di un successivo e autonomo procedimento, un commissario ad acta individuato in un funzionario dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e con il potere di provvedere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo d.l. n. 669 del 1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già in servizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto il suo ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.000,00 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 7 agosto 2024, ma a tale notifica non era seguito alcun adempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dalla documentazione in atti risultava la notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 7 agosto 2024, il suo passaggio in giudicato e la rituale notifica del ricorso per ottemperanza. Dal combinato disposto di tali elementi discendeva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria per poter validamente agire in sede di ottemperanza.
Il Collegio ha precisato che la domanda di ottemperanza deve essere accolta in quanto l’Amministrazione non ha dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato nelle more del giudizio, onere quest’ultimo che grava sulla stessa. È stata pertanto disposta la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Quanto al profilo dell’esecuzione in via sostitutiva, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nell’organo del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte, con l’espresso potere di ricorrere, in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Collegio ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione del carattere seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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