Semilibertà e attualità dei collegamenti mafiosi: la Cassazione sulla progressione trattamentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 13756 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, qualora sia stata dichiarata l’impossibilità della collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen., trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, con la conseguenza che l’accesso ai benefici non è subordinato all’onere di allegazione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., ma unicamente alla verifica dell’assenza di elementi che dimostrino l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino.

Ai fini della concessione della semilibertà, ai sensi dell’art. 50, comma 4, Ord. pen., non è richiesto il pieno ravvedimento del detenuto, ma l’accertamento di un duplice requisito: da un lato, i positivi risultati del trattamento individualizzato; dall’altro, l’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento nella società. Tale ultima condizione postula la sussistenza di un’attività lavorativa, anche non retribuita, o quantomeno di una valida attività risocializzante, che offra garanzie di continuità e impegno.

La valutazione circa la recisione dei legami con il contesto criminale deve essere ancorata a elementi concreti, quali la regolarità della condotta intramuraria, la partecipazione al trattamento e la manifestazione di revisione critica, senza che possano essere surrettiziamente introdotti oneri aggiuntivi non previsti dalla legge, come il risarcimento o l’avvio di iniziative riparatorie. La progressione trattamentale impone che la misura sia concessa solo all’esito di un consolidamento delle precedenti esperienze, come i permessi premio.

Il Fatto

Il detenuto, condannato all’ergastolo per delitti di stampo mafioso, aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la misura della semilibertà. A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione della Cassazione, il giudice di rinvio rigettava l’istanza, ritenendo non sufficientemente dimostrata la recisione dei legami con la criminalità organizzata e carente l’opportunità risocializzante, essendo l’attività di volontariato svolta solo per poche ore alla settimana e senza un lavoro continuativo. Contro tale ordinanza il detenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata valorizzazione degli elementi positivi del percorso rieducativo e la fondatezza del diniego su una pericolosità sociale meramente astratta.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, pur riconoscendo la fondatezza di alcune censure difensive. In primo luogo, il Collegio ha ribadito l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, essendo stata dichiarata l’impossibilità della collaborazione con la giustizia. Ne consegue che la verifica richiesta non concerne l’onere di allegazione del nuovo comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., ma l’accertamento che non sussistano collegamenti attuali con la criminalità organizzata né pericolo di loro ripristino.

La Corte ha evidenziato che l’ordinanza impugnata presenta profili di censurabilità laddove introduce surrettiziamente il risarcimento o le iniziative riparatorie quali condizioni per l’accesso alla misura, e laddove oblitera dati positivi che la giurisprudenza di legittimità ritiene rilevanti per il giudizio sull’attualità dei collegamenti, come richiamato da Sez. 5, n. 19536 del 2022. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente fondato il diniego su un rilievo decisivo: la mancanza di una valida opportunità risocializzante. Il detenuto non disponeva di un’attività lavorativa, ma solo di un volontariato svolto per poche ore al giorno, e aveva fruito di permessi premio prevalentemente orari solo nel territorio abruzzese, senza mai fare rientro nel contesto territoriale di provenienza, ove sono ancora attive organizzazioni mafiose.

Proprio tale circostanza, ad avviso del Collegio, rende la concessione della semilibertà distonica rispetto alla logica di progressione trattamentale, richiedendo la misura non il pieno ravvedimento ma l’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento nella società. L’assenza di una concreta attività risocializzante, idonea a sostenere il percorso di reinserimento, determina l’inutilizzabilità della misura richiesta, profilo sul quale il ricorso non ha articolato specifiche deduzioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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