Persistenza della pericolosità sociale e sindacabilità della motivazione nelle misure di prevenzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 17562 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione dei provvedimenti applicativi o di revoca delle misure di prevenzione può essere sindacata nel giudizio di legittimità esclusivamente nei limiti in cui se ne denunci la completa assenza o il carattere puramente apparente, essendo il relativo vizio deducibile solo come violazione di legge ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 159/2011. La valutazione in ordine alla persistenza della pericolosità sociale si fonda legittimamente su elementi quali la condanna, ancorché non definitiva, per associazione di tipo mafioso, la presunzione di stabilità del vincolo di affiliazione tipico delle mafie “storiche” e l’assenza di puntuali elementi indicativi del venir meno di tale legame. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti effettivamente con le argomentazioni della Corte territoriale e che deduca vizi del provvedimento impugnato non sindacabili in questa sede.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il rigetto della richiesta di revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione applicata in precedenza. Il ricorrente lamentava, con tre motivi, la violazione di legge e l’assenza di motivazione in merito alla persistenza e all’attualità della pericolosità sociale, contestando la valorizzazione di elementi che riteneva superati da pronunce assolutorie o annullamenti con rinvio.

In particolare, la difesa richiamava una sentenza di assoluzione per turbativa d’asta a carico di alcuni correi, una condanna non definitiva per corruzione aggravata e una condanna per associazione mafiosa annullata con rinvio da questa Corte, oltre a una sentenza definitiva che aveva escluso l’appartenenza del ricorrente alla ‘ndrangheta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come la Corte d’Appello avesse motivato specificamente sulla non decisività degli elementi sopravvenuti allegati dalla difesa. Il provvedimento impugnato aveva valorizzato la condanna in primo grado per il reato di associazione mafiosa, soffermandosi sulla differenza tra le nozioni di appartenenza e contiguità a tale tipo di organizzazione, e aveva dato conto delle ragioni per cui non riteneva rilevanti gli annullamenti e le assoluzioni intervenuti.

La Corte ha precisato che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza assoluta o di motivazione apparente, non essendo consentito un controllo sul merito delle valutazioni del giudice di merito. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale si presentava congrua e priva di aspetti di manifesta illogicità, mentre il ricorso non offriva un confronto effettivo con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello aveva preso posizione puntualmente sul tema dell’assoluzione dal reato di oltraggio, evidenziando la contestuale presenza di un rinvio a giudizio per un episodio corruttivo. Il terzo motivo, costituendo uno sviluppo del primo senza sostanziali aggiunte, è stato ritenuto assorbito dalle medesime considerazioni.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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