Sentenza predibattimentale impugnabile solo con appello, non con ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 22464 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Il regime impugnatorio previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. costituisce un sistema chiuso e speciale, che deroga a quello generale e consente il ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello. Il ricorso diretto è ammesso dall’art. 569 cod. proc. pen. solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio o contro le tipologie di decisione espressamente previste. Ne consegue che l’impugnazione proposta dal Procuratore generale va qualificata come appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello, in forza del potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in fase predibattimentale, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto, dopo aver escluso la circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto — energia elettrica — a pubblico servizio. Il giudice ha prosciolto per mancanza di querela.

Avverso tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un errore di diritto nella esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. La questione attiene al regime impugnatorio della decisione predibattimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. La decisione muove dalla condivisione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

Il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., può essere proposto solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste. Nel caso in esame difetta tale presupposto.

La Corte richiama l’ordinanza n. 6068 del 2025 (dep. 2026), che ha ripercorso la genesi della “nuova” udienza predibattimentale voluta dal legislatore del d.lgs. n. 150 del 2022 e la relativa ratio. Il regime impugnatorio della sentenza in questione, previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen., ricalca quello della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare e si configura come sistema chiuso e speciale, derogatorio di quello generale, nel quale il legislatore ha indicato soggetti legittimati, casi e forme, ammettendo il ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello.

È stato altresì escluso che la sentenza predibattimentale sia impugnabile con ricorso per saltum, in coerenza con gli insegnamenti espressi, data l’identità di struttura e caratteri, con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. La specificità del regime dettato dall’art. 554-quater cod. proc. pen. conferma la scelta esegetica: nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d’appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.

Il Collegio fa quindi ricorso al potere officioso riconosciutogli dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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