Riesame del sequestro preventivo e favor impugnationis (Cass. pen. Sez. IV n. 31830 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di impugnazione è un negozio processuale unitario, composto dalla dichiarazione e dai motivi, talché ragioni di inammissibilità non possono essere ricondotte a meri aspetti formali. In applicazione del principio del favor impugnationis, l’erronea indicazione del provvedimento impugnato non produce di per sé l’inammissibilità del gravame, ma solo se ed in quanto generi in concreto incertezza sulla sua individuazione. Ne consegue che l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza di convalida del sequestro, ma chiaramente finalizzata a censurare il decreto di sequestro preventivo, è ammissibile, evincendosi dal suo tenore la volontà effettiva della parte.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il sequestro d’urgenza e disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro, in relazione a reati in materia di stupefacenti e ricettazione. Il difensore dell’indagato proponeva richiesta di riesame avverso l’ordinanza di convalida. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando che la convalida è provvedimento non passibile di autonoma impugnazione.
Avverso tale decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e sostenendo che il decreto di sequestro, nel caso concreto, fosse contenuto in un provvedimento unico e contestuale alla convalida.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla qualificazione dell’atto di impugnazione come negozio processuale unitario, nel quale dichiarazione e motivi costituiscono parti integranti. La loro unificazione in un unico atto esclude che ragioni di inammissibilità possano essere ricondotte a meri aspetti formali legati a una dicotomia ormai superata.
Il principio è ricondotto alle Sezioni Unite n. 12602 del 2015, secondo cui l’impugnazione deve essere proposta con un unico atto scritto contenente la dichiarazione e i motivi, i quali integrano rispettivamente la volontà di non prestare acquiescenza e il sostrato argomentativo della doglianza.
Su questa base, la Corte richiama la lettura dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. già offerta dalle Sezioni Unite n. 10296 del 1993: la sanzione dell’inammissibilità per inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen. non può essere applicata isolatamente, ma va collocata nel contesto normativo complessivo che denota la scelta legislativa del favor impugnationis. Non è quindi motivo di inammissibilità la mancanza di una formale dichiarazione, quando dall’atto emerga la volontà di impugnare e sia individuabile il provvedimento censurato.
Nel solco di tale orientamento, la giurisprudenza successiva — Sez. I n. 23932 del 2013, Sez. VI n. 13832 del 2015, Sez. I n. 28028 del 2024 — ha escluso che l’omessa o errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato determini l’inammissibilità di per sé, rilevando solo se produca in concreto incertezza nell’individuazione dell’atto.
Nel caso esaminato, dal tenore dell’istanza di riesame emerge che le doglianze non attengono ai requisiti di urgenza dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., ma unicamente ai presupposti legittimanti il sequestro preventivo: insussistenza del nesso di pertinenzialità, impossibilità di qualificare la somma come profitto del reato, carenza dei presupposti dell’art. 321 cod. proc. pen. e asserita sproporzione rispetto al patrimonio. L’istanza, pur erroneamente proposta avverso l’ordinanza di convalida, era dunque chiaramente finalizzata a impugnare il decreto di sequestro, e l’errore non vale a inficiare la validità dell’atto. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.