Esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere nel sodalizio criminale (Cass. pen. Sez. V n. 22465 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, da compiere alla stregua delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il mero decorso del tempo tra i fatti e l’applicazione della misura non elide di per sé le esigenze cautelari. Il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari è sorretto da motivazione non apparente quando si fonda sulla gravità e serialità delle condotte e sulle concrete modalità esecutive delle stesse.

Il Fatto

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cagliari, Sezione per il riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di associazione per delinquere e furti aggravati, in relazione a sette capi di imputazione.

Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo censura la ritenuta partecipazione all’associazione, deducendo il ruolo marginale e l’assenza di intercettazioni a carico. Il secondo contesta l’attualità delle esigenze cautelari, in ragione del decorso di oltre un anno tra l’ultimo episodio e la misura. Il terzo deduce l’inadeguatezza della motivazione in ordine al rigetto degli arresti domiciliari. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ricordano che in cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà, richiamando Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021 e Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015. Alla Corte è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000 e da Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012.

Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha offerto motivazione puntuale, valorizzando le intercettazioni, i servizi di osservazione e le immagini di videosorveglianza. Il collegio ha evidenziato il numero dei furti, la protrazione dell’operatività del gruppo, la stabilità dei contatti tra i compartecipi e il ruolo non occasionale del ricorrente, capace di impartire indicazioni operative ai correi. La doglianza sul ruolo marginale si risolve in una richiesta di diversa lettura del materiale investigativo, estranea al giudizio di legittimità.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ribadisce che il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. richiede un vincolo tendenzialmente stabile e un programma criminoso aperto a una serie indeterminata di delitti; la partecipazione può assumere rilievo anche se destinata, sin dall’origine, a una durata temporalmente limitata, purché si inserisca in modo organico nel sodalizio, secondo Sez. 2 n. 52005 del 24/11/2016.

Sul secondo motivo, la Corte richiama Sez. 5 n. 1154 del 2021: il decorso del tempo non elide le esigenze cautelari, dovendo essere apprezzato insieme alle caratteristiche del fatto e del soggetto. Il Tribunale ha valorizzato indicatori concreti, non stereotipati, desunti dalle modalità delle condotte e dalla loro serialità.

Quanto al terzo motivo, l’ordinanza collega la custodia in carcere alla gravità e reiterazione delle condotte e alle modalità esecutive, tra cui l’episodio di fuga con pericolo per l’incolumità degli agenti e dei terzi. Il ricorrente non ha indicato perché gli arresti domiciliari sarebbero stati adeguati, né ha allegato elementi individualizzanti. La scelta della misura più afflittiva risulta sorretta da motivazione non apparente, coerente con il principio per cui l’adeguatezza va verificata in concreto. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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