Revoca dell’indulto e continuazione: rileva l’aumento in concreto (Cass. pen. Sez. V n. 8045 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto, quando taluni reati legati dal vincolo della continuazione siano stati commessi entro il termine di fruizione del beneficio e altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. Se la sentenza di cognizione non ha specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato e scorporare la continuazione. In sede esecutiva l’efficacia preclusiva del giudicato ha portata più limitata rispetto al ne bis in idem del giudizio di cognizione, sicché gli elementi di novità, ancorché pregressi rispetto all’ordinanza impugnata ma successivi a quella annullata con rinvio, possono essere valutati e conducono all’annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca quando i presupposti del beneficio siano venuti meno.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Prima sezione di questa Corte, ha revocato l’indulto concesso con il provvedimento di cumulo della Procura Generale, nella misura di anni tre di reclusione ed euro 830 di multa.
Il giudice del rito rescissorio ha ravvisato una condizione di revoca ex lege, individuando le condotte di usura più gravi in quelle commesse nel 2007 e cristallizzando la relativa pena-base, con aumenti per la continuazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione: nelle more, infatti, un’ordinanza emessa in altro procedimento aveva rideterminato la pena inglobando i reati in continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il ricorrente ha neutralizzato l’efficacia preclusiva del giudicato, che in sede esecutiva possiede portata più limitata rispetto al ne bis in idem del giudizio di cognizione, offrendo elementi di novità di valenza decisiva, ancorché pregressi rispetto all’ordinanza impugnata, ma successivi alla data dell’ordinanza annullata con rinvio.
Costituiscono circostanze sopravvenute all’adozione della prima ordinanza di revoca, non vagliate nemmeno per implicito dall’ordinanza della fase rescissoria, e come tali valutabili benché già note alla difesa prima della sua emissione (sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, il P.G. in proc. Conti, Rv. 262596).
Trova applicazione il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380: in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, la pena rilevante ai fini della revoca va individuata, per i reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto, e non nella sanzione edittale minima della singola fattispecie astratta; ove la sentenza non abbia specificato la pena per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato.
Tale interpretazione è stata operata dall’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 13 settembre 2022, che ha determinato in anni uno e mesi tre di reclusione l’aumento per i delitti di usura, in parte commessi entro il termine per il riconoscimento del condono e in parte dopo la sua scadenza. Si tratta di una cornice inferiore ai due anni di reclusione previsti per la revoca di diritto del beneficio dall’art. 3 legge n. 241 del 2006, che la impone se chi ne ha usufruito ha commesso, entro cinque anni dal 1 agosto 2006, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Venuti meno i presupposti della revoca, l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
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