Sentenza predibattimentale fuori udienza è appellabile dal PG (Cass. pen. Sez. V n. 632 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non è riconducibile al modello della sentenza predibattimentale di cui all’art. 469 cod. proc. pen., che resta circoscritta a quella emessa fino al compimento delle formalità di cui all’art. 484 cod. proc. pen. Ne consegue che essa va qualificata come sentenza dibattimentale, pronunciata ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., ed è pertanto appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, secondo comma, cod. proc. pen., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge 9 agosto 2024, n. 114. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale, che deduca anche vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., va riqualificato come ricorso per saltum e convertito in appello ai sensi dell’art. 569, terzo comma, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen., rilevando il difetto della condizione di procedibilità in quanto il fatto sarebbe stato commesso all’estero.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che, accertata la falsificazione all’estero della patente italiana, il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 489 cod. pen., essendo pacifico l’uso del documento in Italia; ha inoltre contestato la ritenuta consumazione all’estero del reato, fondata solo sulle dichiarazioni dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione di qualificazione del provvedimento impugnato. La sentenza, pur formalmente emessa ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., è stata in realtà pronunciata nel dibattimento instaurato con giudizio direttissimo, accettato dall’imputato anche per il reato in esame. Dal verbale di udienza risulta che essa è stata emessa dopo la regolare costituzione delle parti.
Su questo punto il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3512 del 28 ottobre 2021 (dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473): la sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica dopo la costituzione delle parti non rientra nel modello dell’art. 469 cod. proc. pen., poiché la sentenza predibattimentale è soltanto quella emessa fino al compimento delle formalità previste dall’art. 484 cod. proc. pen.
Da tale qualificazione deriva che la sentenza impugnata deve essere considerata sentenza dibattimentale, pronunciata in pubblica udienza ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen., e dunque appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, secondo comma, cod. proc. pen., nel testo vigente al momento della presentazione dell’impugnazione e prima delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 114/2024.
Ne consegue che il ricorso del Procuratore Generale, stante l’appellabilità della sentenza, deve essere riqualificato come ricorso per saltum. Poiché il ricorrente ha dedotto anche vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., indeducibili con l’impugnazione diretta, il ricorso va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., secondo l’insegnamento di Sez. II n. 16478 del 3 aprile 2024 (Caminiti, Rv. 286279). La Corte dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.
Nota della Redazione
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