Non fungibilità dell’obbligo di dimora con permanenza notturna (Cass. pen. Sez. 7 n. 9396 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazione a un reato non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta per lo stesso reato, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. La valutazione di assimilabilità deve essere condotta dal giudice con riferimento all’effettiva incisione della misura sulle ordinarie attività di vita dell’imputato: un obbligo di permanenza in casa in orario interamente notturno non integra, di per sé, tale condizione. È, inoltre, inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 20-bis cod. proc. pen. per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, atteso che la relativa disciplina risulta applicabile solo nelle ipotesi transitorie previste dall’art. 95 d.lgs. n. 150/2022; le pene sostitutive di cui alla legge n. 689/1981 possono essere applicate solo dal giudice della cognizione.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato inammissibili le istanze presentate dal condannato, volte a ottenere l’eliminazione dalla pena da espiare, per fungibilità, del periodo trascorso in applicazione dell’obbligo di dimora con permanenza notturna, e la sostituzione della pena detentiva applicata con la pena pecuniaria. Il giudice dell’esecuzione riteneva entrambe le richieste in contrasto con le norme di legge e con i principi enunciati dalla Corte di cassazione. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali per non avere la Corte di appello considerato che la misura era gravata da un obbligo di permanenza notturna tale da renderla assimilabile agli arresti domiciliari e per non avere disposto la sostituzione della pena, richiamando le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia e la disciplina della legge n. 689/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo a dichiarare il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, relativo alla fungibilità della misura cautelare, la Corte ha richiamato il principio costantemente affermato, secondo cui l’obbligo di dimora è fungibile con la pena solo se accompagnato da obblighi che lo rendano assimilabile agli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021). Nel caso di specie, la Corte di appello aveva motivatamente escluso tale assimilabilità, rilevando che l’obbligo di trattenersi in casa dalle ore 22.00 alle ore 6.30, in orario interamente notturno, non incideva in modo significativo sulle ordinarie attività di vita del soggetto. Il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione, limitandosi a sostenere una diversa opinione senza indicare quale esigenza personale sarebbe stata coartata; per questo il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Il secondo motivo, concernente la sostituzione della pena detentiva, è stato parimenti giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la richiesta era stata avanzata al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 20-bis cod. proc. pen., ma che tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, è applicabile dal giudice dell’esecuzione solo nei casi previsti dall’art. 95 del medesimo decreto e, pertanto, non poteva trovare applicazione in favore del ricorrente ratione temporis. Il richiamo, operato dal ricorrente, alla disciplina delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981, è stato ritenuto errato, poiché tale disciplina consente l’applicazione delle pene sostitutive esclusivamente al giudice della cognizione, non a quello dell’esecuzione.
In accoglimento della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), la Corte ha ritenuto di condannare il ricorrente, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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