Rescissione del giudicato: termine decorre dalla conoscenza del procedimento (Cass. pen. Sez. II n. 25043 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine decadenziale di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità decorre dalla conoscenza del procedimento, non da quella della sentenza divenuta irrevocabile, e può essere desunto da elementi oggettivi, quali la delega al difensore di fiducia per la consultazione del fascicolo. Spetta al richiedente indicare specifici elementi dimostrativi della tempestività, non essendo sufficiente la mera allegazione di una data non verificabile. È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della norma che non prevede la decorrenza del termine dalla disponibilità della documentazione a sostegno, ove dagli atti risulti che l’interessato aveva comunque conseguito la conoscenza del procedimento tramite il proprio difensore.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di rescissione del giudicato proposta dalla condannata con riferimento alla sentenza di condanna per circonvenzione di persona incapace e tentata estorsione aggravata, irrevocabile dal 16.10.2019.
La ricorrente aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza del procedimento solo in epoca recente e di essere stata, nel periodo rilevante, priva di fissa dimora, con conseguente inidoneità dei domicili dichiarati. Proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo il travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della norma sul termine.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché l’ordinanza che aveva disposto di procedersi in assenza risale al 7 maggio 2019, trova applicazione il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, e non quello risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022.
Il discrimine temporale è stato individuato alla luce della norma transitoria dell’art. 89 d.lgs. n. 150/2022, richiamata anche dalle Sezioni Unite n. 11447 del 24.10.2024, che impone di applicare le disposizioni anteriori ai procedimenti nei quali era già stata pronunciata ordinanza di procedersi in assenza.
Nel merito, la tempestività dell’istanza va valutata in relazione alla conoscenza del procedimento, e non del provvedimento irrevocabile. Il termine di trenta giorni inizia a decorrere anche senza una compiuta contezza degli atti, altrimenti il computo di una decadenza sarebbe affidato a determinazioni prive di certezza. Resta necessaria l’acquisizione di un’informazione specifica su un processo definito con sentenza irrevocabile, quale quella derivante dalla conoscenza di un ordine di carcerazione.
La Corte ha ribadito che grava sul richiedente l’onere di allegare gli elementi dimostrativi della tempestività, non potendo valere la mera indicazione di una data non verificabile. Nel caso concreto, il certificato di residenza attestava solo l’irreperibilità in un circoscritto territorio, mentre dagli atti emergeva che il difensore di fiducia aveva chiesto di visionare il fascicolo di appello il 7 ottobre 2020, dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione: da tale dato obiettivo e non contestato è stata tratta, sul piano logico, la conoscenza del procedimento.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la documentata condizione di irreperibilità non aveva impedito all’interessata di acquisire la conoscenza del procedimento e di attivare il mezzo straordinario tramite il difensore da lei delegato.
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Nota della Redazione
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