Falso in bilancio assorbito nella bancarotta impropria e dimissioni dell’amministratore (Cass. pen. Sez. V n. 631 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il falso in bilancio commesso dagli amministratori e seguito dal fallimento della società resta assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., che configura un’ipotesi di reato complesso ex art. 84 cod. pen., contenendo al proprio interno, quale elemento costitutivo, il fatto di falso che rimane pertanto assorbito. Le dimissioni dell’amministratore comunicate agli organi sociali hanno natura costitutiva e fanno venir meno la responsabilità per la gestione successiva; la successiva pubblicazione nel registro delle imprese ha effetto meramente dichiarativo e vale solo per l’opponibilità ai terzi. L’eventuale prorogatio dei poteri opera solo se le dimissioni facciano venir meno il numero legale dell’organo gestorio o se il dimissionario abbia continuato di fatto ad amministrare la società, con onere di motivazione rigoroso a carico del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna di due amministratori di diritto di una società dichiarata fallita per bancarotta impropria da reato societario e per operazioni dolose, nonché per false comunicazioni sociali. In parziale riforma, i giudici territoriali hanno assolto gli imputati per ulteriori ipotesi di operazioni dolose, rimodulando il trattamento sanzionatorio.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tredici motivi, lamentando tra l’altro la violazione dell’art. 2621 cod. civ., vizi di motivazione sul nesso causale tra falso e aggravamento del dissesto, e l’estraneità di uno dei due rispetto ai fatti contestati per intervenute dimissioni.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie i ricorsi. Sul primo profilo, i giudici di legittimità rilevano che la sentenza impugnata è illogica ed errata in diritto là dove ha confermato la condanna per la bancarotta impropria da reato societario in concorso con il delitto di falso in bilancio. La fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 1), legge fall. integra un reato complesso che assorbe il fatto di falso, il quale, verificatosi il fallimento, non può essere autonomamente punito.

Parimenti fondata è l’obiezione sulla valutazione del nesso di causalità tra la condotta di falso e l’aggravamento del dissesto: il giudice di merito ha omesso di specificare la natura del conferimento effettuato da uno degli imputati a favore della società fallita.

Quanto alle operazioni dolose, la Corte rileva una divergenza irrisolvibile tra dispositivo e motivazione, non di natura meramente formale, ma incidente su profili di merito non risolvibili in sede di legittimità. La motivazione non è coerente con la condanna per una delle operazioni contestate, risultando incomprensibili le ragioni dell’assoluzione e della condanna. Il giudice del rinvio dovrà chiarire se l’apporto economico sia qualificabile come conferimento in conto capitale o come finanziamento societario, poiché in quest’ultima ipotesi non è idoneo ad annullare gli effetti negativi dell’operazione.

Infine, è fondata la censura sull’estraneità di uno degli imputati. Le dimissioni comunicate agli organi sociali ai sensi dell’art. 2385 cod. civ. hanno natura costitutiva, mentre la pubblicazione nel registro ha valore dichiarativo. La Corte territoriale non ha chiarito se ricorra una delle eccezioni alla regola, né la natura dell’atto sottoscritto dall’imputato successivamente alle dimissioni, né a che titolo egli vi abbia partecipato. Le lacune motivazionali impongono l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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