Sequestro di beni della società e interesse dell’indagato al riesame (Cass. pen. Sez. III n. 41513 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto sottoposto a indagini che non sia titolare dei beni oggetto di sequestro probatorio è privo di legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento che li ha assoggettati al vincolo, quando l’eventuale restituzione avverrebbe in favore del terzo rappresentato. La legittimazione sussiste solo se l’indagato alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione personale, non coincidente con quello, a lui non spettante, alla restituzione della cosa. In difetto di tale allegazione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Un uomo, rappresentante legale di una società, veniva sottoposto a perquisizione locale con conseguente sequestro probatorio di beni nella disponibilità dell’ente, in relazione a un reato inerente la vendita di dispositivi di sigaretta elettronica. La Procura adottava il decreto di sequestro; la difesa dell’indagato proponeva istanza di riesame al tribunale competente, che la rigettava con ordinanza.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: carenza e apparente motivazione del decreto in ordine all’esigenza probatoria; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura, asseritamente massiva; strumentalizzazione del sequestro probatorio per finalità preventive, con violazione dell’art. 321 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione del ricorrente, rilevando che il vincolo riguarda beni nella disponibilità della società rappresentata dall’indagato. Il ricorso non risulta proposto nell’interesse dell’ente, quale terzo interessato alla restituzione di beni propri, con relativa procura speciale al difensore.

Il ricorso è invece proposto dal ricorrente nella sola qualità di indagato. Da ciò consegue la carenza di interesse e l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte osserva che, a fronte di beni di terzi la cui restituzione avverrebbe in favore dell’ente rappresentato, non emerge alcun interesse in capo al ricorrente, né questi lo ha dedotto.

Il Collegio richiama il principio affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, rispetto a beni altrui, la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. Nel caso concreto tale interesse non è stato prospettato, essendo stato dedotto soltanto quello, non spettante all’indagato, corrispondente alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dispone il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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