Sequestro preventivo, interesse concreto alla restituzione del bene demaniale (Cass. pen. Sez. III n. 41514 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga o confermi una misura cautelare reale presuppone un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. L’indagato non titolare del bene può proporre riesame solo se alleghi un interesse correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria sfera giuridica. Tali effetti difettano quando il ricorrente, pur contestando la qualificazione specifica dell’area, non disconosce il carattere pubblico del bene e non contesta la sua estraneità alla propria proprietà.

Il Fatto

Un decreto di sequestro preventivo viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di una indagata e di un altro soggetto, in relazione a un reato previsto dall’art. 1161 c.n., per avere gli indagati annesso arbitrariamente un’area demaniale delimitandola con un muro in cemento e due cancelli, impedendone l’uso pubblico.

Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza e conferma il provvedimento. La ricorrente propone quindi ricorso per cassazione, deducendo motivazione apparente e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione a ricorrere, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La ricorrente non contesta l’estraneità dell’area alla propria proprietà: si concentra sulla distinzione tra il carattere pubblico dell’area e il suo più specifico carattere marittimo, senza però disconoscerne la natura pubblica.

Il principio richiamato è consolidato: la legittimazione ad impugnare un provvedimento cautelare reale sussiste solo in presenza di un interesse concreto ed attuale, che “va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro” (Sez. V n. 52060 del 30.10.2019, Rv. 277753-04; Sez. V n. 22231 del 17.03.2017, Rv. 270132-01). La Corte ribadisce che l’indagato non titolare del bene può chiedere il riesame purché vanti tale interesse, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale.

Nessun soccorso deriva dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, di cui alla informazione provvisoria n. 15, secondo cui la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. Nel caso concreto nessuna deduzione risulta formulata in tal senso.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, escludendo l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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