Prova della recidiva nel biennio per guida senza patente (Cass. pen. Sez. 4 n. 8871 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada è elemento costitutivo di una fattispecie autonoma di reato, non depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, e può essere integrata tanto da un precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata. La prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, ma non richiede un’attestazione documentale: è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte della difesa, di aver proposto opposizione o richiesta di oblazione. Non è sufficiente la mera contestazione del pregresso illecito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato fermato alla guida di un’autovettura senza patente, mai conseguita. Il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, aggravato dalla recidiva nel biennio. La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma, lo ha assolto perché il fatto non sussiste, ritenendo non provato il presupposto della recidiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha richiamato una precedente violazione amministrativa della stessa natura, accertata in via definitiva, oltre a una condanna irrevocabile per guida senza patente riportata nel certificato del casellario giudiziale. Il Procuratore Generale in udienza ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie: il reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e costituisce figura autonoma di reato, di cui la recidiva è elemento costitutivo. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 esclude dall’abrogatio criminis le ipotesi aggravate punibili con pena detentiva.

Quanto alla nozione di recidiva, l’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 è interpretato nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, essa è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 27398 del 06.04.2018 e Sez. 4 n. 48779 del 21.09.2016.

Il tema centrale è la prova della definitività dell’accertamento. Non basta la mera contestazione del pregresso illecito: occorre che questo sia divenuto incontestabile, perché basato su un provvedimento non più annullabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. La prova grava sull’accusa, come affermato da Sez. 4 n. 44905 del 12.10.2023, ma non è necessaria un’attestazione documentale: è sufficiente un principio di prova, purché la difesa non alleghi di aver proposto ricorso o oblazione (Sez. 7 n. 30502 del 10.07.2024; Sez. 4 n. 6163 del 24.10.2017).

La Corte ritiene non probante il richiamo alla condanna dell’11.01.2021 per il fatto del 20.07.2020, perché la precedente violazione da essa desumibile potrebbe essere successiva al fatto per cui si procede. È invece fondata la censura relativa alla definitività della violazione amministrativa contestata il 07.06.2017: la Corte di appello non si è confrontata con le risultanze istruttorie di primo grado, dalle quali emergeva l’avvenuta elevazione della sanzione e la decorrenza dei termini di impugnazione, senza allegazioni difensive contrarie.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.

Nota della Redazione

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