Affidamento in prova: la prognosi positiva va valutata sui comportamenti attuali (Cass. pen. Sez. VII n. 6317 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudizio prognostico non può fondarsi in via esclusiva sulla natura e gravità dei reati in espiazione, sui precedenti penali o sulla mancata ammissione di colpevolezza. È necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, con esame dei comportamenti attuali, per accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi idonei a fondare una prognosi di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta della misura più congrua, con valutazioni non censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e logica.

Il Fatto

Il condannato, in esecuzione di pena per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva rilevato, a carico dell’istante, deferimenti e denunce per fatti successivi a quelli del titolo in esecuzione — furti, ricettazione e appropriazione indebita — la mancata attivazione di un percorso di revisione critica e l’assenza di un domicilio di cui fosse nota la proprietà.

Il ricorrente censura il provvedimento, contestando le valutazioni compiute e rivendicando la sussistenza dei presupposti per la misura più ampia. La questione arriva così davanti alla Corte sul sindacato di legittimità relativo alla motivazione del diniego.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ricostruisce anzitutto il quadro dell’istituto. L’affidamento in prova attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e può essere adottato quando, sulla base dell’osservazione della personalità in istituto o del comportamento tenuto in libertà, si ritenga che, anche con opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Richiamando la propria giurisprudenza — Sez. I n. 4390 del 20.12.2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 e Sez. I n. 31420 del 05.05.2015, Incarbone, Rv. 264602 — la Corte ribadisce che, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato, perché occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che sorreggano il giudizio prognostico.

Viene poi richiamata Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep. 2020, Rv. 277924, secondo cui non possono assumere rilievo decisivo, di per sé, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, bastando che tale processo sia almeno avviato. La Corte individua le fonti di conoscenza che il giudice di sorveglianza deve considerare: il reato, i precedenti, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e i risultati dell’indagine socio-familiare, onde verificare elementi positivi come l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori sociali e l’attaccamento al contesto familiare.

Nel caso concreto, il Tribunale ha disatteso l’istanza sulla base di un giudizio scevro da vizi logici e ancorato alle emergenze procedimentali, fra cui la nota dei Carabinieri del 18 giugno 2024. Il ricorrente, osserva la Corte, si è limitato a una mera confutazione, senza individuare fratture logiche nel ragionamento sull’attuale inidoneità dell’affidamento a prevenire il rischio, ancora concreto, di recidiva. Quanto alla detenzione domiciliare, resta la mancanza di un domicilio idoneo. Il provvedimento resiste dunque alle censure, quale legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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