Conversione del sequestro conservativo e decorrenza del termine dalla lettura del dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 7889 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sequestro conservativo di beni immobili disposto nell’ambito di un procedimento penale e di successiva sentenza penale di condanna dell’imputato alla restituzione alla parte civile di somme di denaro, sottoposta previo appello a impugnazione di legittimità, il termine per il compimento degli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. cod. proc. civ. ai fini della conversione del sequestro conservativo in pignoramento decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, coincidente con la lettura in udienza del dispositivo, non già dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento completo della motivazione. La sentenza penale di merito, anche in ordine alle statuizioni civili non provvisoriamente esecutive, diviene irrevocabile al momento di tale pubblicazione; da quel momento, previa esibizione della copia del dispositivo o dell’estratto della decisione, la cancelleria del giudice emittente rilascia in forma esecutiva la copia della sentenza di condanna passata in giudicato.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, su istanza della parte civile, aveva autorizzato il sequestro conservativo di beni immobili dell’imputato, coimputato per vari reati, fino a concorrenza di una somma di denaro, con trascrizione eseguita dall’istituto bancario. Con sentenza di primo grado l’imputato era stato condannato, tra l’altro, alla restituzione in favore della banca di una somma, da versare entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

In appello, dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la statuizione civile era stata confermata. Il processo penale si era concluso con la pronuncia della Corte di cassazione, resa mediante lettura del dispositivo all’udienza del 28 giugno 2018 e con motivazione depositata il 23 ottobre 2018. La banca aveva poi iscritto a ruolo l’espropriazione immobiliare, depositando la sentenza di condanna spedita in forma esecutiva e annotandola a margine della trascrizione del sequestro. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione del procedimento per il tardivo espletamento delle formalità di conversione; il reclamo e il successivo appello erano stati respinti. Di qui il ricorso in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce le coordinate normative del regime di efficacia esecutiva delle statuizioni civili rese nel processo penale. La sentenza di condanna emessa in sede penale, salvo che si tratti di provvisionale e salvo che non sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, acquista efficacia esecutiva soltanto con il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. pen. Nello stesso momento il sequestro conservativo si converte in pignoramento, secondo l’art. 320 cod. proc. pen.

L’irrevocabilità della sentenza penale si determina quando la Corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza di rigetto del ricorso, come stabilito dall’art. 648 cod. proc. pen. Tale momento coincide con la lettura in udienza del dispositivo, che per espressa previsione positiva equivale a pubblicazione della decisione, non rilevando ulteriori attività dell’organo giudicante o del cancelliere, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. pen.

La Corte richiama la propria Cass. n. 6022 del 2017, che ha individuato nell’ordinamento processuale penale la fonte di disciplina dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva al provvedimento, anche per il contenuto civilistico, e ha ricondotto la pubblicazione della sentenza penale alla lettura del dispositivo. Nel solco di tale indirizzo si pongono Cass. pen. n. 35559 del 2008 e, in continuità, Cass. Sez. Un. pen. n. 14451 del 2003 e Cass. Sez. Un. pen. n. 11 del 1998.

Ne deriva che non è la sentenza della Corte di cassazione a dover essere munita di formula esecutiva, ma la sentenza di merito recante condanna alle statuizioni civili. A tal fine è sufficiente l’esibizione in copia conforme al cancelliere del giudice di merito del dispositivo della decisione di legittimità letto in udienza, senza che occorra la copia completa di motivazione.

Nel caso concreto la sentenza di condanna aveva fissato il pagamento entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. La lettura del dispositivo era avvenuta il 28 giugno 2018, mentre le attività di conversione erano state perfezionate solo il 24 dicembre 2018, con l’annotazione nei pubblici registri immobiliari. Il termine, anche ipotizzando la sospensione feriale e aggiungendo i trenta giorni previsti, era comunque scaduto in epoca anteriore. Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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