Sequestro conservativo da rogatoria: questione costituzionale irrilevante (Cass. pen. Sez. VI n. 35304 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’ordinamento non prevede né una interlocuzione preventiva dell’interessato, né un rimedio impugnatorio avverso la decisione con cui il giudice dichiara ammissibile e dà esecuzione a una domanda di assistenza giudiziaria finalizzata a un sequestro conservativo. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. è tuttavia irrilevante quando il ricorrente non alleghi alcuna delle cause ostative previste dall’art. 724, comma 7, cod. proc. pen., perché solo entro tale perimetro può porsi un tema di contraddittorio, essendo devoluta allo Stato richiedente la verifica dei presupposti costitutivi del vincolo reale. Il dovere di motivazione del giudice dell’exequatur è soddisfatto con l’evocazione della sentenza straniera di condanna, salvo che emergano elementi suggestivi di una causa ostativa, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un sequestro conservativo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Firenze su alcuni conti correnti e conti deposito. La misura era stata emessa su richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall’autorità giudiziaria sammarinese, per assicurare gli effetti di una sentenza di condanna al risarcimento del danno emessa dal Commissario della Legge di San Marino.
Con ricorso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., l’interessato aveva chiesto la revoca del sequestro, deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme sull’exequatur, per assenza di contraddittorio preventivo e di rimedi impugnatori, e la carenza di motivazione del decreto di sequestro. Il G.I.P. aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo estranee alla cognizione del giudice italiano le questioni sui presupposti della rogatoria. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla base giuridica della misura. La Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e Repubblica di San Marino disciplina la cooperazione a scopo probatorio e non si applica al sequestro conservativo. Rileva invece la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, nel cui concetto di ampia collaborazione rientra anche l’esecuzione in Italia di un sequestro conservativo. Nessuna violazione è ravvisabile nel mancato inoltro preventivo della richiesta al Ministro della giustizia, poiché l’art. 15, quarto comma, della Convenzione consente la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Gli strumenti di assistenza muovono dal presupposto della fiducia reciproca: il giudice dello Stato richiesto non riesamina il merito della decisione straniera, ma verifica solo l’assenza delle cause ostative. L’ammissibilità dell’exequatur può essere contestata soltanto in presenza di una possibile violazione dei diritti fondamentali. Nella specie il dovere di motivazione è soddisfatto: il giudice ha evocato il dovere di cooperazione, la richiesta di assistenza e la sentenza straniera di condanna. L’esistenza di quest’ultima integra il fumus della pretesa risarcitoria; in assenza di allegazioni su cause ostative, la sua evocazione basta.
La Corte ricorda poi l’orientamento costante: in materia di sequestri internazionali è precluso l’esame delle censure sui presupposti costitutivi del vincolo reale, devolute allo Stato richiedente. Il giudice non deve motivare esplicitamente sull’insussistenza delle situazioni dell’art. 724, comma 7, cod. proc. pen. quando non emergano elementi suggestivi.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sui rimedi esperibili, ricordando che una pronuncia ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle due norme. Il Collegio non entra nel merito: la questione è irrilevante. L’art. 23 della legge n. 87 del 1953 esige il nesso di strumentalità tra definizione del giudizio e risoluzione della questione. Il ricorrente censura l’assenza di rimedi in termini generici e non prospetta alcuna delle situazioni in cui l’esecuzione deve essere negata. Non è quindi possibile apprezzare la rilevanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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