Ricorso straordinario per errore di fatto: revoca parziale e decisione sostitutiva (Cass. pen. Sez. II n. 41145 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., costituisce errore di fatto l’inesatta percezione delle risultanze processuali interne al giudizio di legittimità che abbia inciso sul processo formativo della volontà, connotandolo in termini di svista o equivoco. Ove la Corte di cassazione abbia affermato che una questione non era stata dedotta con i motivi di appello, mentre essa risultava effettivamente proposta, il ricorso è fondato e impone la revoca della sentenza impugnata. L’accoglimento non richiede necessariamente la caducazione del provvedimento seguita da una nuova udienza sul precedente ricorso: ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., la Corte può adottare immediatamente la decisione che sostituisce la precedente.
Il Fatto
La vicenda muove da una condanna per detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina contestata al capo I della rubrica, nella quale il ricorrente era stato ritenuto acquirente e un coimputato fornitore. La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la penale responsabilità; la Sez. VI aveva poi rigettato il ricorso per cassazione.
Avverso quel rigetto il difensore propone ricorso straordinario deducendo un errore di fatto: la Corte di legittimità aveva sostenuto che la questione della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non era stata dedotta con i motivi di appello, mentre essa era stata effettivamente posta, oltre che nell’atto di gravame, nel terzo motivo dell’originario ricorso per cassazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa ha chiesto l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la nozione di errore di fatto rilevante nel giudizio di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 16103 del 2002: si tratta di un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, idoneo a incidere sul processo formativo della volontà. Restano estranei al rimedio gli errori valutativi — qualificati come errori di giudizio — e quelli di interpretazione delle norme.
Il principio è poi confermato dalle Sezioni Unite n. 18651 del 2015 e n. 37505 del 2011, nonché da numerose pronunce di sezione: ove la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione serbi contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto. Il rimedio opera dunque in un perimetro circoscritto.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il giudice di legittimità è incorso in un errore percettivo affermando che la questione della qualificazione giuridica del reato non era stata dedotta con i motivi di appello. La doglianza era invece contenuta nella parte finale del motivo di gravame relativo al capo I. La fondatezza di questo profilo impone la revoca sul punto della sentenza impugnata.
Segue la questione processuale della definizione del procedimento. La Corte ricorda che, secondo l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., l’accoglimento non obbliga a scandire la procedura nelle due fasi della caducazione e del rinnovato giudizio: è ammessa l’adozione immediata della decisione sostitutiva, come già affermato dalla Sez. II n. 9386 del 2025.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva comunque fondato la propria statuizione su una c.d. doppia motivazione, osservando che la questione non era sorretta da specifica argomentazione. Il Collegio condivide tale rilievo: il motivo di appello era generico e la censura era stata relegata a un breve inciso; analoga genericità ha caratterizzato l’originario ricorso per cassazione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di appello ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con estensione degli effetti al motivo di ricorso di analogo tenore.
La Corte revoca dunque la sentenza n. 6915 del 2024 e dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 546 del 2023, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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