Confisca di prevenzione ai terzi: fittizietà dell’intestazione e sproporzione reddituale (Cass. pen. Sez. I n. 40988 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca di beni formalmente intestati a terzi o a familiari del proposto non richiede la prova di una loro autonoma appartenenza quando la sproporzione reddituale tra il valore degli acquisti e i redditi leciti degli intestatari renda logicamente deducibile la fittizietà dell’intestazione. Fuori dalle presunzioni dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, il rapporto di parentela e di convivenza con il proposto integra comunque una circostanza di fatto significativa, sulla quale l’intestatario sprovvisto di capacità economica è tenuto a fornire prova contraria. È legittima la confisca dell’intera società acquisita dal proposto nel periodo di accertata pericolosità, quando l’attività risulti geneticamente viziata dall’impiego sproporzionato di risorse illecite.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, sezione misure di prevenzione, con decreto del 21 maggio 2025, ha respinto l’impugnazione proposta da tre terzi intestatari — la moglie, i genitori e una società agricola — avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Bologna, in data 13 maggio 2024, aveva disposto la confisca di vari beni, ritenuti nella disponibilità di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale perché condannato quale partecipe di un’associazione di ‘ndrangheta, e solo fittiziamente intestati ai predetti.

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e degli artt. 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159/2011: da un lato l’assenza di motivazione sugli elementi della fittizietà e sulla correlazione temporale tra acquisti e pericolosità del proposto, dall’altro l’erroneità del ricorso agli indici ISTAT per calcolare la sproporzione reddituale.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, ai fini della confisca dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, per i beni intestati a soggetti terzi privi di risorse economiche proprie occorrono specifici elementi di prova del carattere fittizio dell’intestazione, a differenza di quanto vale per coniuge, figli e conviventi. Ha però rilevato che il decreto impugnato si è conformato a tale regola, indicando concreti elementi probatori.

Il primo è la assoluta mancanza di redditi dei genitori del proposto e, in particolare, della madre, che ha costituito la società versando un capitale sociale di 10.000 euro. La sproporzione tra il valore dei beni o dell’attività economica e il reddito dell’intestatario costituisce indice sintomatico della fittizietà, anche con riferimento a operazioni societarie di importo rilevante rispetto al capitale e alla capacità economica degli intestatari. La Corte ha precisato che il momento rilevante è quello genetico dell’intestazione, non il pregresso possesso dei terreni, e che il pagamento rateale è irrilevante.

Un ulteriore elemento è il rapporto di parentela con il proposto, che, pur non comportando presunzione relativa, integra una circostanza significativa della fittizia intestazione quando il familiare sia sprovvisto di effettiva capacità economica. Decisiva è risultata poi la provenienza dal proposto della somma versata per la costituzione della società, desunta dalla restituzione di 10.000 euro a una società a lui riferibile.

La Corte ha quindi confermato che la società agricola è stata costituita dal proposto con denaro di provenienza illecita, con conseguente legittimità della confisca dell’intera società, delle quote e delle proprietà. Quanto alla moglie, la Corte ha ritenuto non contestata la mancanza di redditi propri e ha ribadito che la disponibilità dei beni in capo al proposto può desumersi dalla convivenza e dall’assenza di prova contraria, fermo restando che l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non introduce una presunzione di appartenenza ma un potere di indirizzo delle indagini. Gli indici ISTAT hanno mero valore indiziario, ma la sproporzione accertata risultava sussistente anche in base a parametri di povertà assoluta. I ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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