Sequestro preventivo per confisca obbligatoria richiede periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 4256 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche quando questa sia qualificata come obbligatoria, deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa non costituisce parametro utile a modulare l’onere motivazionale, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca. Il contenuto della motivazione va modulato sulla natura anticipatrice della misura cautelare e non sulla tipologia formale della confisca. Per il sequestro di cose profitto del reato il giudice deve esplicitare le ragioni per cui il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 30 ottobre 2023, disponeva il sequestro preventivo della somma di 876.718 euro in relazione al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. L’istanza di revoca proposta nell’interesse dell’indagato veniva rigettata; l’appello cautelare reale era respinto dal Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 6 marzo 2024.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: i giudici cautelari non avrebbero applicato i principi delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, omettendo di considerare che il patrimonio dell’indagato sarebbe stato ampiamente capiente rispetto al profitto da sanzionare, con conseguente garanzia di completa esecuzione della confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, rapportato alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Il Collegio sottolinea che il contenuto motivazionale non si modula in base alla tipologia formale della confisca, ma ai riflessi del giudizio prognostico sull’an del sequestro. La distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa appare artificiosa: anche la confisca qualificata come obbligatoria non esenta il giudice della cautela dall’onere di spiegare perché il bene debba essere sequestrato prima della definizione del giudizio, pena l’elusione di un presupposto posto a garanzia del principio di presunzione di non colpevolezza. Il fatto che la confisca sia “obbligatoria” non rende obbligatorio il sequestro, poiché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice una facoltà.

La Corte richiama l’evoluzione giurisprudenziale successiva alle Sezioni Unite (Sez. 3 n. 47054 del 22/09/2022 e Sez. 3 n. 37727 del 22/06/2022), che ha ribadito l’esigenza di motivazione del periculum anche per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, escludendo automatismi decisori.

Nel caso concreto, il Tribunale ha operato buon governo di tali coordinate, ritenendo sussistente il pericolo di sottrazione dei beni in ragione della condotta sistematica, protratta per un triennio, di sottrazione delle voci attive e indicazione di elementi passivi inesistenti in dichiarazione. Il ricorso non si confronta adeguatamente con tali considerazioni, proponendo censure di merito estranee al giudizio di legittimità in materia cautelare reale, ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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