Conversione pena pecuniaria: lavoro di pubblica utilità più favorevole della libertà controllata (Cass. pen. Sez. I n. 4310 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, la clausola di salvezza dell’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 — che fa salva l’applicabilità della nuova disciplina ai reati commessi prima del 30.12.2022 ove essa «risulti più favorevole» al condannato — impone un confronto in concreto tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta, avuto riguardo agli effetti che ciascuna produrrebbe nel caso specifico. Ove il condannato insolvibile richieda il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in luogo della libertà controllata, la nuova misura deve ritenersi più favorevole, perché risponde alla funzione rieducativa della pena, mentre la libertà controllata esprime l’esigenza retributiva. Ne consegue che il Magistrato di sorveglianza deve prendere in esame l’istanza di conversione nel lavoro di pubblica utilità, tenendo conto anche del criterio di ragguaglio dell’art. 135 cod. pen. e della corrispondenza tra un giorno di lavoro di pubblica utilità e due di lavoro.
Il Fatto
Il condannato aveva subito la conversione della pena pecuniaria, non eseguita per insolvibilità, in libertà controllata: il Magistrato di sorveglianza aveva disposto 200 giorni di tale misura, in sostituzione di due pene di multa inflitte con provvedimenti del Tribunale di Pordenone.
Proposta opposizione, il medesimo Ufficio l’aveva rigettata, escludendo che il lavoro di pubblica utilità introdotto dalla Riforma Cartabia potesse qualificarsi norma più favorevole e trovare applicazione ai reati commessi anteriormente alla novella. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza della legge penale e vizio di motivazione nella individuazione della disciplina più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nella nuova disciplina sulla conversione delle pene pecuniarie, laddove prevede la misura del lavoro di pubblica utilità per insolvibilità del condannato. Le disposizioni si applicano ai reati commessi dopo il 30.12.2022, salvo che, per i reati anteriori, esse risultino più favorevoli al condannato.
Il verbo «risultino» impone un confronto in concreto tra le discipline astrattamente applicabili, per saggiarne gli effetti nel caso specifico. Il reato era stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, sicché la misura invocata poteva trovare applicazione solo se più favorevole.
La Corte richiama l’orientamento della Corte costituzionale: con la sentenza n. 108 del 1987 era stata indicata la necessità di circoscrivere l’area della conversione in libertà controllata; con la sentenza n. 206 del 1996 era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina che non consentiva il lavoro sostitutivo a richiesta del condannato. Già nel sistema previgente il lavoro sostitutivo doveva ritenersi preferibile alla libertà controllata.
Il procedimento seguito dal Magistrato di sorveglianza non ha fatto buon governo delle disposizioni e dei principi vigenti prima della riforma: ha applicato la più afflittiva libertà controllata in luogo del lavoro sostitutivo, senza elementi sulle ragioni del mancato adempimento e dovendo quindi considerare ricorrente l’insolvibilità incolpevole, e ha disatteso la richiesta di misura alternativa omogenea.
La Corte annulla così il provvedimento, rinviando al Magistrato di sorveglianza perché riesamini l’istanza di conversione nel lavoro di pubblica utilità, tenendo conto anche del criterio di ragguaglio suscettibile di risultare complessivamente più favorevole del previgente.
Nota della Redazione
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