Particolare tenuità e pene sostitutive impongono una motivazione individualizzata (Cass. pen. Sez. VI n. 31577/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto, il giudice compie una valutazione complessiva e congiunta della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e ogni ulteriore indicatore pertinente. Il diniego non può fondarsi soltanto sulla ratio della norma incriminatrice, perché una motivazione astratta introdurrebbe una preclusione oggettiva non prevista dal legislatore. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta può essere proposta in appello anche se non formulata in primo grado, poiché l’appellante può censurare il mancato esercizio officioso del potere discrezionale del giudice. Il giudice d’appello deve quindi pronunciarsi sulla domanda.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Avellino per il reato previsto dall’art. 391-ter cod. pen., relativo all’indebito ingresso o alla detenzione di un dispositivo di comunicazione in ambito penitenziario. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, aveva escluso la recidiva reiterata e infraquinquennale, rideterminando la pena in sei mesi di reclusione.
Con il primo motivo il ricorrente censurava il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione non avesse esaminato la spontanea consegna del dispositivo e la finalità dichiarata di mantenere contatti familiari durante l’emergenza pandemica. Con il secondo deduceva l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., formulata in appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la tenuità dell’offesa richiede un apprezzamento globale, condotto mediante i parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. La valutazione deve comprendere le modalità esecutive, l’intensità del dolo e le conseguenze della condotta. Se rilevanti, assumono rilievo anche il contesto, le motivazioni e i comportamenti successivi al fatto.
La sentenza d’appello aveva invece considerato soltanto la funzione dell’art. 391-ter cod. pen. La norma tutela l’ordine e la sicurezza interna degli istituti e impedisce comunicazioni non controllate con l’esterno. Questo dato descrive il fondamento dell’incriminazione, ma non misura l’offensività della singola condotta. Usato come unica ragione del rigetto, rende la motivazione non individualizzata.
La Corte osserva inoltre che gli elementi difensivi non dovevano essere valutati come idonei a eliminare ogni offensività, bensì nella loro capacità di ridurla a un livello particolarmente tenue. Neppure la collocazione del detenuto in un reparto di alta sicurezza poteva supplire alla carenza motivazionale. Il giudice di merito l’aveva menzionata soltanto nell’esposizione del fatto, senza attribuirle espressamente valore ostativo.
Quanto alla pena sostitutiva, la Cassazione prende posizione sul contrasto richiamato in sentenza. Non aderisce all’orientamento che considera tardiva l’istanza proposta per la prima volta in appello nei processi già pendenti all’entrata in vigore della riforma. Nel giudizio d’appello manca infatti una disposizione analoga all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che vieti doglianze non previamente avanzate. L’appellante può dunque sollecitare il rimedio rispetto al mancato esercizio officioso del potere previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Poiché la richiesta era stata formulata con l’appello, la Corte territoriale aveva l’obbligo di esaminarla e di motivare sul punto. L’omissione integra il vizio denunciato, indipendentemente dal fatto che l’istanza non fosse stata presentata nel primo grado. L’accoglimento di entrambi i motivi conduce quindi all’annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
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