Tribunale di sorveglianza sceglie il tipo di misura di sicurezza (Cass. pen. Sez. I n. 31921 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale di sorveglianza, in sede di appello ex art. 680, comma 2, cod. proc. pen., è competente a decidere sull’impugnazione concernente le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. La doglianza che investe il tipo di misura da applicare — residenziale o non residenziale — non si risolve in una questione di mere modalità esecutive. La scelta del tipo di misura ricade nella cognizione del Tribunale, mentre la rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale e la revoca sono riservate al magistrato di sorveglianza. È pertanto inammissibile, per difetto di competenza, una declaratoria che releghi al magistrato di sorveglianza la richiesta di applicare una misura diversa.

Il Fatto

Il giudice di merito aveva prosciolto il ricorrente per totale incapacità d’intendere e di volere e gli aveva applicato una misura di sicurezza residenziale, con ricovero presso una struttura specializzata. Avverso il capo relativo alla misura l’interessato propose appello al Tribunale di sorveglianza, chiedendo l’applicazione di una misura non residenziale, quale l’obbligo di frequentazione del centro di salute mentale.

Il Tribunale di sorveglianza dichiarò inammissibile l’appello, ritenendo che la doglianza riguardasse le modalità di esecuzione della misura, rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione di competenza tra Tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza applicate con la sentenza di proscioglimento. L’art. 680, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al Tribunale di sorveglianza la cognizione delle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni sulle misure di sicurezza.

Il provvedimento impugnato aveva qualificato la richiesta come relativa alle sole modalità esecutive, sottraendola così alla cognizione del Tribunale in sede di gravame. La Corte rileva che la cognizione del Tribunale in appello avverso il capo che ha applicato la misura contestualmente all’assoluzione per totale infermità mentale è limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, mentre la rivalutazione dell’attualità della pericolosità resta riservata al magistrato di sorveglianza (Sez. I, n. 10442 del 24/02/2009).

L’art. 679, comma 1, cod. proc. pen. riserva al magistrato di sorveglianza ogni ulteriore e diversa decisione in ordine alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, nonché all’applicazione di misure non disposte con la sentenza irrevocabile. Il comma 2 prevede che il magistrato sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali, con la conseguenza che rientra nei suoi poteri quanto attiene all’erronea applicazione di una misura fuori dai casi consentiti (Sez. I, n. 14222 del 24/02/2023; Sez. I, n. 4077 del 06/07/1995).

Poiché l’art. 215 cod. pen. distingue le misure di sicurezza in detentive e non detentive, la Corte ritiene evidente che la richiesta non riguardasse le modalità di esecuzione della medesima misura, bensì proprio il tipo di misura. L’appellante chiedeva l’applicazione di una misura diversa, in ragione di una valutazione dei presupposti differente da quella operata in sentenza. Ne deriva la competenza del Tribunale di sorveglianza, restando estranei al gravame la rivalutazione della pericolosità e la revoca.

Il ricorso è pertanto fondato. La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Lecce e dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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