Furto di energia elettrica e aggravante del pubblico servizio: contestazione per perifrasi (Cass. pen. Sez. VII n. 35516 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche quando non sia evocata formalmente, purché ricorrano perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente e consentano all’imputato di difendersi. Integra l’aggravante la sottrazione di energia elettrica erogata da un ente esercente il servizio elettrico nazionale, destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone. La sospensione dei termini di prescrizione per impedimento del difensore, risultante dal verbale di udienza, esclude la maturazione del termine. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude al giudice dell’impugnazione il rilievo delle cause di non punibilità e della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il delitto di furto aggravato, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 625, n. 7, cod. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente ha sostenuto che l’aggravante sarebbe stata erroneamente applicata, non essendo stato contestato né dimostrato che l’energia elettrica sottratta fosse destinata a pubblico servizio, e ha contestato la ritenuta maturazione della prescrizione, negando qualsiasi sospensione dei relativi termini.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la Corte territoriale si è conformata all’orientamento secondo cui, in tema di furto, l’aggravante del pubblico servizio ha natura valutativa e può ritenersi contestata anche per perifrasi, mediante espressioni puntuali idonee a consentire la difesa, richiamando Sez. V n. 37142 del 12.06.2024.

Nel caso esaminato la contestazione faceva riferimento alla sottrazione di energia elettrica all’ente erogatore del servizio, il cui acronimo richiama l’ente nazionale preposto all’erogazione del servizio elettrico. La Corte di merito ha fornito motivazione congrua, evidenziando che la natura pubblica del servizio deriva dalla destinazione a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, circostanza emergente dalla contestazione riferita alla sottrazione di energia per il comune di Catania. L’orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata richiamata (Sez. V n. 14890 del 14.03.2024).

Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è manifestamente infondato. Dal verbale di udienza del 30 giugno 2016 emerge la sospensione del termine prescrizionale per rinvio di udienza al 27 ottobre 2016 per impedimento del difensore. La doppia aggravante accertata comporta che la pena massima a cui rapportare il termine sia quella di anni dieci, con termine massimo, in presenza di cause interruttive, pari a dodici anni e mezzo: computata la sospensione, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello.

Conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000, ribadito da Sez. Un. n. 12602 del 17.12.2015 e Sez. Un. n. 23428 del 22.03.2005. Il ricorso inammissibile non determina un valido avvio della fase processuale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione non può rilevare cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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