Cautela: inammissibile il ricorso che ripropone una diversa valutazione indiziaria (Cass. pen. Sez. 2 n. 3576 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità soltanto quando si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in una motivazione mancante o manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può quindi estendersi alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza degli elementi probatori, dovendo rimanere interno al provvedimento. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, pur investendo formalmente la motivazione, si limiti a prospettare una diversa e parcellizzata valutazione delle circostanze già esaminate, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione all’imputazione provvisoria di cui al capo 6), ascritta ai sensi degli artt. 391-ter e 416-bis.1 cod. pen.. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame, aveva confermato il provvedimento.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui denunciava il vizio di motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen., 274 e 275 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza della provvista indiziaria. Si doleva, in particolare, della mancata dimostrazione della volontà di agevolare la consorteria criminale e dell’assenza di elementi sulla volontà recidivante, anche in ragione del tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante orientamento di legittimità in tema di controllo sui gravi indizi di colpevolezza, riaffermando che il sindacato demandato al giudice di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza che sia possibile procedere a una diversa lettura degli elementi indizianti o a un riesame dei fatti.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come la difesa, anche in sede di legittimità, si fosse concentrata nel riproporre una lettura alternativa e parcellizzata del quadro indiziario, già oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Il giudice di merito aveva, invece, ampiamente ricostruito il contesto in cui maturava la condotta, valorizzando elementi ritenuti univoci e concordanti, e aveva fornito una considerazione approfondita e priva di illogicità, confrontandosi specificamente con le deduzioni difensive.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato del tutto generiche le considerazioni del ricorrente, in assenza di un confronto con la motivazione del provvedimento, che aveva logicamente correlato l’aggravante contestata all’attualità del pericolo di agevolazione della consorteria. La presenza di un errore materiale nella parte iniziale della motivazione, rispetto al dispositivo, è stata ritenuta non idonea a inficiare la complessiva ricostruzione.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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