Sequestro preventivo e domanda cautelare: il giudice non muta il titolo d’iniziativa (Cass. pen. Sez. III n. 27669 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi ed è vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela e agli elementi posti a suo fondamento, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen. Il tribunale del riesame non può assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originaria, né sostituirsi all’iniziativa del requirente mutando il titolo di reato posto a base del vincolo ablatorio. In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, solo il prezzo del reato — il compenso pattuito o percepito per l’emissione — e non il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, ostandovi il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000. Il mutamento del fatto cautelare rispetto a quello dedotto a fondamento del provvedimento genetico rende il motivo inammissibile.

Il Fatto

La Procura della Repubblica ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza dell’indagato, aveva annullato il decreto del GIP nella parte in cui disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, nei confronti dell’indagato nell’ambito di un complesso schema di frode fiscale sull’argento, con contestazioni che comprendono il delitto associativo, delitti fiscali, autoriciclaggio e illeciti amministrativi ex legge n. 231/2001.

Il ricorrente censura il provvedimento sotto due profili: l’erronea individuazione del prezzo e del profitto del reato e la mancata integrazione del titolo cautelare con riferimento ad ulteriori capi di imputazione. La Procura generale chiede l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la richiesta di misura cautelare non risulta formalizzata con riferimento al delitto associativo, né il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro in relazione alle ulteriori ipotesi delittuose. Il fumus di tali imputazioni non può dunque riverberare effetti sulla vicenda cautelare dedotta, né fondare una censura per non aver mantenuto il sequestro in relazione a ragioni estranee alla richiesta originaria.

Il principio della domanda cautelare impone al giudice di non assumere determinazioni autonome, tanto più quando ne deriverebbe un mutamento dei parametri applicativi della misura, con pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 826 del 2022, Sez. 6 n. 3771 del 2018 e Sez. 2 n. 11814 del 2024.

Quanto al primo motivo, la Corte distingue nettamente il prezzo e il profitto del reato, categorie normative diverse ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e dell’art. 253 cod. proc. pen., e quindi distinte basi giuridiche del sequestro finalizzato alla confisca. Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto volto a consentire a terzi l’evasione, non include di per sé un profitto parametrabile sull’imposta evasa, potendosi configurare solo un prezzo suscettibile di confisca. Richiama Sez. 3 n. 34202 del 2025 e, sul concorso, Sez. 3 n. 41124 del 2019.

La prospettazione del ricorrente, che qualifica il versamento del destinatario finale alla stregua del prezzo del reato, introduce elementi di insuperabile novità rispetto al fatto cautelare cristallizzato in atti: il GIP aveva fondato il sequestro sul profitto parametrato all’imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Da ciò l’inammissibilità del motivo per sostanziale diversità del fatto dedotto.

Il secondo motivo è parimenti infondato. In carenza di autonoma richiesta cautelare o di impugnazione sul punto, il tribunale del riesame non poteva convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio mutandone il fatto posto a fondamento, poiché ciò avrebbe violato il principio che riserva al pubblico ministero la necessaria istanza cautelare e fa divieto al giudice di adottare iniziative officiose. La Corte richiama Sez. 2 n. 32910 del 2025 e ravvisa il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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