Appello avverso sentenza inappellabile e convertibilità del gravame (Cass. pen. Sez. III n. 27665 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un provvedimento giurisdizionale è impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto verifica, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, quindi trasmette gli atti al giudice competente. La Corte di cassazione, quale giudice competente, valuta l’ammissibilità dell’impugnazione. Il principio di convertibilità del mezzo erroneamente prescelto non impone la conversione automatica: l’impugnazione è inammissibile quando dall’esame dell’atto risulti che la parte ha effettivamente voluto ed esattamente denominato il gravame non consentito dalla legge, restando estranea al petitum tipico del ricorso per cassazione.

Il Fatto

La ricorrente impugna con atto di appello la sentenza con cui il Tribunale di Velletri l’ha dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 727 cod. pen., condannandola alla pena dell’ammenda, per aver abbandonato all’interno di un’abitazione privata due cani affidati alla sua custodia. Con il primo motivo invoca l’assoluzione per insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo e per travisamento delle risultanze dibattimentali, sostenendo di non aver avuto la disponibilità degli animali né alcun dovere di custodia. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello, ritenuta l’inappellabilità della sentenza, con ordinanza ex art. 568, u.c., cod. proc. pen. ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal contrasto tra due indirizzi. Le Sezioni Unite n. 45371 e n. 45372 del 31.10.2001 hanno affermato che, di fronte a un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, il giudice deve limitarsi a verificare l’impugnabilità del provvedimento e la voluntas impugnationis, trasmettendo gli atti al giudice competente, al quale resta riservata ogni valutazione sull’ammissibilità.

L’indirizzo più recente — richiamato da Sez. 4 n. 39754 del 02.12.2025 e da Sez. 4 n. 1441 del 21.11.2023 — radica invece l’inammissibilità nel principio di Sez. Un. n. 16 del 26.11.1997: la qualificazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è finalizzata alla salvezza, non alla modifica, della volontà reale dell’interessato, al giudice non essendo consentito sostituire il mezzo effettivamente voluto con quello astrattamente ammissibile.

Il Collegio osserva che tale principio è stato espressamente confutato dalle sentenze del 2001, con ampia motivazione non considerata dalle pronunce successive. L’applicazione meccanicistica del criterio comporterebbe la sistematica disapplicazione del quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., con conseguenze inaccettabili. L’indagine sull’intenzione dell’impugnante non va però arrestata al nomen iuris, ma estesa al contenuto dell’atto.

Nel caso concreto entrambi i motivi sono inammissibili perché propongono motivi non consentiti in sede di legittimità: la ricorrente sollecita un riesame nel merito e deduce il travisamento delle prove senza indicare né allegare gli atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è infondata, poiché la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone la valutazione di ogni singola deduzione difensiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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