Rito abbreviato non può ridurre la pena sotto il minimo legale (Cass. pen. Sez. 5 n. 17743 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della pena della reclusione dall’art. 23 cod. pen., è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale quale l’abbreviato. Qualora la pena illegale sia il frutto del calcolo del reato continuato, la Corte di cassazione non può procedere alla rimodulazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dovendo essere rideterminate sia la quota della pena base sia quella dell’aumento in continuazione; tale valutazione spetta con pienezza al giudice del merito, con conseguente annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo condannava l’imputato alla pena di quattordici giorni di reclusione in relazione ai reati di minaccia e violenza privata in continuazione, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo la violazione di legge per l’illegalità della pena, essendo stata questa fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall’art. 23 cod. pen. Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in quindici giorni di reclusione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha innanzitutto ricordato che la pena della reclusione non può essere fissata al di sotto del minimo inderogabile previsto dall’art. 23 cod. pen., pari a quindici giorni. Tale limite non può essere ridotto neppure per effetto della diminuente per il rito abbreviato, difettando un’espressa previsione di legge in tal senso. La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti di Sez. 6, n. 40601 del 2024 e di Sez. 7, n. 27674 del 2016.

Tuttavia, nel caso di specie, la Suprema Corte non ha ritenuto di poter procedere alla rimodulazione della pena ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La pena, infatti, è il frutto del calcolo del reato continuato, sicché devono essere rideterminate sia la quota della pena base sia quella dell’aumento in continuazione. Tale valutazione, implicando un accertamento di merito, non può essere compiuta in sede di legittimità e spetta con pienezza al giudice del merito.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Brescia, competente territorialmente per l’appello, che dovrà riesaminare il trattamento sanzionatorio riconducendolo a una misura legale. Il giudice del rinvio, ha precisato, non potrà riesaminare le questioni attinenti all’accertamento della sussistenza dei reati e della loro attribuibilità all’imputato, le quali hanno acquistato autorità di cosa giudicata, come confermato da Sez. 5, n. 18346 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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