Sequestro preventivo e autonomia del profitto di autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. III n. 27670 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento incidentale cautelare il giudice è vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela e non può adottare determinazioni autonome non ricomprese nella richiesta originaria, né fondare le proprie valutazioni su atti assunti d’ufficio. Il prezzo e il profitto del reato costituiscono categorie normative diverse e distinte basi giuridiche del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non include, di per sé, un profitto parametrabile sull’imposta evasa, essendo suscettibile di confisca il solo prezzo. Il profitto del delitto di autoriciclaggio va individuato nel guadagno originato dalla condotta tipica di impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità provenienti dal reato presupposto, e non nell’intero valore dei beni dissimulati né nell’imposta evasa.

Il Fatto

Il pubblico ministero ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Arezzo, accogliendo l’istanza dell’indagato, ha annullato il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente in relazione a plurime ipotesi di reati fiscali e di autoriciclaggio, contestate nell’ambito di un complesso schema di frode sull’IVA relativa alla cessione di argento.

Il ricorrente censura l’ordinanza sotto due profili: da un lato l’individuazione del prezzo e del profitto dei delitti di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; dall’altro la determinazione del profitto del delitto di autoriciclaggio. La difesa dell’indagato eccepisce il difetto di interesse e chiede, in via subordinata, un nuovo esame sul fumus delle imputazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte, respinta l’adesione all’astensione perché nelle procedure cautelari, anche reali, prevale l’esigenza di pervenire in tempi rapidi alla decisione, dichiara il primo motivo manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, una volta annullato il sequestro, non avrebbe potuto mantenere o disporre il vincolo in relazione a imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originaria, essendo vincolato al petitum del pubblico ministero ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte ribadisce che nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi. Diversamente, si determinerebbe un mutamento dei parametri applicativi della misura, con pregiudizio del diritto di difesa e del contraddittorio. Richiama sul punto Sez. 6 n. 826 del 29/11/2022, Sez. 6 n. 3771 dell’11/01/2018 e Sez. 2 n. 11814 del 06/03/2024.

Quanto alla distinzione tra prezzo e profitto, il Collegio osserva che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, finalizzato a consentire a terzi l’evasione, non include di per sé un profitto parametrabile sull’imposta evasa: può configurarsi solo un prezzo suscettibile di confisca, pari al compenso pattuito o percepito per l’emissione. Diversa è l’ipotesi in cui l’emittente concorra nel delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, il cui profitto si identifica nell’imposta evasa, non operando in tal caso il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000. Nel caso concreto manca però una contestazione formale di concorso e la richiesta di sequestro non risulta formalizzata su tale base, sicché la prospettazione del ricorrente introduce elementi di insuperabile novità: il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo è infondato. Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere parametrato alla condotta tipica e individuato nel guadagno originato dall’impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità provenienti dal reato presupposto. La Corte conferma l’orientamento che distingue il profitto del reato presupposto da quello del delitto derivato, richiamando Sez. 2 n. 21820 del 26/04/2022 e Sez. 2 n. 2879 del 26/11/2021, in ragione della struttura dell’art. 648-ter.1 cod. pen., che sanziona condotte altrimenti ricomprese nel post factum non punibile. L’imposta evasa costituisce prodotto del reato presupposto e oggetto materiale della condotta, non profitto dell’autoriciclaggio. Il ricorso è rigettato e le richieste difensive subordinate restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *