Sequestro preventivo per equivalente e capienza sociale impongono restituzione al socio (Cass. pen. Sez. II n. 35404 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere mantenuto in capo alla persona fisica quando il patrimonio della società destinataria dell’ablazione sia già capiente e abbia consentito il prelievo del prezzo o del profitto del reato. Il giudice del riesame che, pur aderendo all’impostazione difensiva sulla quantificazione del profitto, mantenga il vincolo senza spiegarne le ragioni incorre in omessa motivazione, che costituisce violazione di legge ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. L’obbligo di restituzione riguarda le somme eccedenti il profitto personale una volta che l’esecuzione della confisca nei confronti dei concorrenti abbia già raggiunto l’effetto ablatorio cui era preordinato il sequestro originario.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente in caso di incapienza, di una somma nei confronti dell’indagato persona fisica, in relazione a un capo di imputazione contestato anche a soggetti concorrenti.
Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., riduceva l’importo originariamente vincolato, dando atto che il prezzo o profitto riferibile alla persona fisica era pari a una cifra inferiore, ma manteneva comunque il sequestro per equivalente su tale minore importo ed ometteva di pronunciarsi sulla richiesta principale di restituzione integrale delle somme. Il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: l’istanza di revoca e il successivo appello erano stati proposti dalla persona fisica sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante della società, con duplice procura speciale. Tale duplicità di vesti segna l’intera vicenda, perché è su di essa che si innesta la questione del quantum confiscabile.
Il ricorrente aveva rappresentato che il profitto illecito confluito nelle casse sociali corrispondeva alla somma di euro 128.439,75 e che, nel separato giudizio definito con patteggiamento nei confronti dei concorrenti, era già stata disposta la confisca per equivalente dell’intero profitto di euro 657.496,75. In esecuzione di quella confisca la polizia giudiziaria aveva sottoposto a vincolo ulteriori euro 297.450,84, somma di gran lunga superiore al profitto incamerato dalla società.
Il Collegio della cautela aveva aderito a questa impostazione sulla quantificazione del profitto, limitandolo alla somma minore. Ciononostante aveva ritenuto, senza spiegarne le ragioni, di mantenere il sequestro per equivalente in capo alla persona fisica in misura corrispondente, pur a fronte dell’accertata capienza della società nei cui confronti l’esecuzione aveva già raggiunto l’effetto ablatorio cui era preordinato l’originario decreto di sequestro preventivo.
La Corte censura dunque il difetto assoluto di motivazione. Il giudice del riesame ha omesso di confutare le ragioni esposte nell’atto di appello relativamente alla richiesta principale di restituzione, in favore della persona fisica, delle somme sequestrate. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che l’apparenza o l’omissione totale di motivazione costituisce violazione di legge, per mancata applicazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone la motivazione a pena di nullità (Sez. U n. 5876 del 28.01.2004, in tema di misure cautelari reali).
Ne segue l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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