Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto, distrazione e continuazione fallimentare (Cass. pen. Sez. V n. 35411 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ruolo di amministratore di fatto può essere desunto da una pluralità di elementi convergenti, tra cui il controllo pervasivo della gestione finanziaria, la creazione di un conto corrente separato e la pattuizione di un compenso sproporzionato. La creazione di un conto corrente separato, su cui far confluire incassi e pagamenti non tracciati in contabilità, è obiettivamente pregiudizievole per le ragioni dei creditori e integra la distrazione e, unitamente all’omessa tenuta delle scritture, la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., purché sorretta da dolo specifico. La cd. continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., pur essendo formalmente circostanza aggravante, è soggetta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; ne consegue che, riconosciute le generiche equivalenti, è escluso ogni aumento di pena.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il ricorrente responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in qualità di consulente, liquidatore e gestore di fatto di una società dichiarata fallita. Ha ritenuto dimostrato il ruolo sostanzialmente gestorio, in accordo con l’amministratore di diritto, con controllo dell’intero comparto finanziario e della distrazione di somme confluite su un conto corrente personale. Ha invece dichiarato estinto per prescrizione il delitto di bancarotta preferenziale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, affermazione di responsabilità per distrazione e bancarotta documentale, determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha operato una valutazione complessiva delle dichiarazioni, evidenziando il carattere pervasivo del controllo dell’imputato, che indicava quali creditori e imposte pagare e corrispondeva gli stipendi tramite il conto a sé intestato. Il dedotto travisamento della prova non è configurabile, perché è necessario un oggetto definito e inopinabile, restando esclusa la rilevanza di errori nella valutazione del significato probatorio.

Il ruolo gestorio non poggia solo sulle testimonianze, ma su plurimi elementi convergenti, tra cui il contenuto progressivamente più ampio dei contratti e l’entità sproporzionata del compenso pattuito, valutata in rapporto all’esposizione debitoria della società e alla liquidità recuperata. Anche la creazione di un conto corrente separato, gestito autonomamente, è stata coerentemente ritenuta strumento di controllo di tutte le entrate e le uscite.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ha affermato che il conto separato è obiettivamente pregiudizievole per i creditori, determinando sterilizzazione delle azioni esecutive, pagamenti preferenziali e distrazione di somme in proprio favore; l’illegittimo trattenimento è stato accertato in misura non giustificata dall’attività svolta. Quanto alla bancarotta documentale, l’omessa tenuta delle scritture è riconducibile all’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., che richiede il dolo specifico, desumibile dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dall’attitudine del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.

Il terzo motivo è infondato. La continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., pur dettando una disciplina derogatoria dell’art. 81 cod. pen., presenta natura formale di circostanza aggravante ed è soggetta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. Riconosciute le generiche equivalenti all’aggravante, correttamente la Corte d’appello non ha operato alcun aumento di pena. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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