Contributo causale nel concorso esterno deve essere verificato ex post (Cass. pen. Sez. 1 n. 7656 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il contributo dell’extraneus deve tradursi in un apporto causalmente efficiente, accertato ex post, alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione criminale. Non è sufficiente una valutazione ex ante della condotta, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto. Occorre che l’efficacia condizionante della condotta atipica risulti dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, con elevata credibilità razionale. La verifica della gravità indiziaria, in sede di misura cautelare, deve quindi porre in diretta relazione eziologica l’evento e la condotta dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto indagato per concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso “Cosa Nostra” e per il delitto di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 401/1989, aggravato dal metodo e dall’agevolazione mafiosa.
Secondo l’accusa, l’indagato, titolare di un centro scommesse, avrebbe fornito un contributo di assistenza tecnica nella gestione dei sistemi informatici per i giochi e le scommesse illegali, settore nevralgico per il sodalizio in un momento di crisi economica. Avverso l’ordinanza del Tribunale, che aveva ravvisato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’assenza di prova di un concreto contributo all’organizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando il provvedimento impugnato per non aver adeguatamente spiegato la natura e l’efficacia causale del contributo prestato dall’indagato al sodalizio mafioso, in termini di conservazione o rafforzamento dell’organizzazione criminale.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini dell’affermazione dell’efficienza causale, non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, con elevata credibilità razionale, la reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. La verifica deve prescindere dalle eventuali condizioni di fibrillazione o crisi strutturale dell’associazione.
Applicando tale principio, la Corte ha rilevato come le intercettazioni poste a fondamento dell’ordinanza fossero indicative della vicinanza dell’indagato agli esponenti della famiglia mafiosa, ma non chiarissero se e come le sue indicazioni si fossero tradotte in un vantaggio concreto per l’associazione. Emergeva anzi che il coindagato, per la risoluzione dei problemi tecnici sui siti di scommesse, si era rivolto ad altro soggetto, dolendosi che l’indagato non fornisse da tempo risposte alle richieste.
La Corte ha inoltre precisato che l’attribuzione del ruolo di imprenditore colluso postulava un ulteriore accertamento, finalizzato a verificare l’esistenza di un rapporto di contiguità connotato da specifici e reciproci vantaggi, non fondato su una generica disponibilità. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio da effettuarsi in conformità dei principi enunciati. Il giudizio di rimessione in libertà dell’indagato è conseguenza della caducazione del titolo custodiale.
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Nota della Redazione
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