Ricorso per cassazione avverso sequestro: deducibile solo la violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 33650 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non è dunque deducibile nell’incidente cautelare reale di legittimità. Le questioni di diritto non specificamente prospettate nel ricorso non rientrano tra le ipotesi di rilevabilità d’ufficio dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un immobile del centro storico era sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004. L’indagato chiedeva il dissequestro; il giudice delle indagini preliminari rigettava l’istanza e il Tribunale del riesame respingeva l’appello cautelare.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe ribadito le ragioni del rigetto senza confutare le specifiche doglianze difensive, documentate da atti di provenienza pubblica, dirette a dimostrare il venir meno degli abusi contestati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due concorrenti ragioni: la genericità e la proposizione fuori dai casi consentiti dalla legge ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen.
Sotto il primo profilo, il ricorso non si confronta con le argomentazioni del riesame, che hanno indicato le ragioni del rigetto. I giudici di merito avevano richiamato la relazione del consulente tecnico, l’ordinanza dirigenziale del Comune del 16 febbraio 2024 e la relazione tecnica redatta dopo il sopralluogo del 4 dicembre 2024, evidenziando significative difformità rispetto ai lavori di risanamento conservativo oggetto di SCIA: il nuovo tetto monofalda e l’abbassamento del piano di posa, con un incremento di volumetria, la chiusura non precaria della corte interna, la traslazione e l’inserimento di pilastri, la variazione di sagoma e le difformità statiche.
Al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure difensive — sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza o apparenza motivazionale — svolgono in realtà critiche di fatto alla motivazione, senza attingere l’ordinanza per l’unico vizio consentito, ossia la violazione di legge. Il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non è deducibile nell’incidente cautelare reale di legittimità. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710-01.
La Corte rileva infine che l’assenza di una censura afferente al vizio di violazione di legge impedisce, in virtù del principio devolutivo disciplinato dall’art. 609 cod. proc. pen., di pronunciarsi su profili di diritto — come la qualificazione dell’intervento edilizio tra ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo — richiamati solo per dissentire dall’approdo dei giudici del riesame, senza prospettarli ex professo come violazione di legge, non rientrando tali questioni tra le ipotesi di rilevabilità d’ufficio dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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