Prova olfattiva e permanenza del getto pericoloso di cose: prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 33651 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La percezione olfattiva degli organi di polizia giudiziaria, se riscontrata da altri elementi anche di natura indiziaria, costituisce prova legittima della materialità dei reati ambientali e delle molestie olfattive. La prova del superamento dei limiti tabellari dello scarico non esige necessariamente le analisi di laboratorio, potendo essere dimostrata con ogni mezzo e con nozioni di comune esperienza, purché raggiunga un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi. La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen., quando l’emissione di gas, vapori o fumi atti a offendere, imbrattare o molestare le persone è connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume carattere permanente. In tal caso la consumazione cessa solo con la sentenza di primo grado che accerti la permanente attualità dell’attività produttiva, e da quella data decorre il termine prescrizionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Civitavecchia aveva condannato l’amministratore unico di una società operante nel recupero di rifiuti metallici per il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, di cui all’art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e per il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674, cod. pen. I fatti erano stati accertati il 30 agosto 2017: acque di dilavamento del piazzale, contenenti idrocarburi, erano defluite in un corso d’acqua superficiale attraverso un collettamento di bypass, senza che vi fossero precipitazioni atmosferiche.
La difesa aveva proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: la qualificazione del fatto come abbandono di rifiuti liquidi anziché come scarico; l’illogicità della motivazione in assenza di analisi utilizzabili; l’insussistenza dell’offesa alle persone per il reato contravvenzionale; la mancata declaratoria di prescrizione per difetto di prova della natura permanente dei reati.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che costituisce scarico non autorizzato qualsiasi immissione di acque reflue industriali che avvenga attraverso un sistema stabile di collettamento, collegante senza soluzione di continuità il ciclo di produzione con il corpo ricettore. La stabilità non va confusa con la continuità temporale del riversamento: la disciplina delle acque si applica anche allo scarico periodico, discontinuo o occasionale, purché effettuato tramite condotta o altro sistema stabile. Solo in assenza del nesso funzionale diretto con il corpo recettore trova applicazione la disciplina sui rifiuti.
Quanto all’assenza di analisi utilizzabili, la Corte rileva che il Tribunale ha fondato il convincimento su un criterio logico-induttivo: l’attività di recupero di rifiuti metallici, documentata dai certificati prodotti, la presenza di residui sul piazzale, la percezione olfattiva di idrocarburi e la parte surnatante associabile a prodotto petrolifero. La prova penale olfattiva è legittima e, se accompagnata da altri elementi, anche indiziari, può dimostrare l’esistenza del reato. Il dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali è estraneo al sindacato di legittimità.
La Corte conferma poi che la prova del superamento dei limiti tabellari non richiede necessariamente le analisi, potendo fondarsi su ogni mezzo di prova e su nozioni di comune esperienza, a condizione che le prove alternative garantiscano un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi. Nella specie la condizione è soddisfatta.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili. Il carattere molesto dell’emissione odorigena è stato oggettivamente percepito dagli operanti e la sua attitudine a offendere le persone non deve essere accertata mediante perizia. L’introduzione dell’art. 272-bis nel TUA non esclude la configurabilità del concorso con l’art. 674, cod. pen.: per le attività non autorizzate il parametro è quello della stretta tollerabilità, non della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.
Il quinto motivo è parzialmente fondato. La contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen., connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume carattere permanente, non potendosi ravvisare definiti episodi in ogni singola emissione. Tuttavia la sentenza di primo grado non ha accertato la permanente attualità dell’attività produttiva, quanto a strumenti della produzione, in termini non diversi dal momento della contestazione: le emissioni sono ascrivibili all’occasionale episodio di scarico abusivo del 30 agosto 2017. Il termine prescrizionale quinquennale è dunque maturato il 30 agosto 2022, prima della sentenza di primo grado.
La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 674, cod. pen., perché estinta per prescrizione, con rideterminazione della pena per il residuo reato in euro 1.400,00 di ammenda. La prescrizione del reato contravvenzionale non incide sulla persistente punibilità dello scarico, essendosi formato sui motivi inammissibili un giudicato parziale.
Nota della Redazione
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