Ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame: solo violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 33649 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è proponibile, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. Rientrano in tale nozione la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, perché correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non è invece deducibile nel giudizio di legittimità cautelare reale l’illogicità manifesta, che può essere denunciata soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. Ne consegue che è inammissibile, per aspecificità e per proposizione fuori dei casi consentiti dalla legge, il ricorso che, sotto l’apparente censura di mancanza o apparenza motivazionale, muova critiche in fatto al provvedimento del riesame. La Corte è inoltre vincolata al principio devolutivo di cui all’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., non potendo conoscere questioni di diritto non specificamente dedotte, salvo le ipotesi di rilevabilità d’ufficio previste dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Un immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, d.lgs. n. 42 del 2004, ascritti all’indagato in concorso con altro soggetto. L’istanza di dissequestro, presentata dalla difesa, era stata rigettata dal giudice delle indagini preliminari; l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’indagato era stato a sua volta respinto dal Tribunale del riesame.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamentava che il Tribunale del riesame non avesse replicato ai motivi di appello, limitandosi a richiamare le ragioni ostative al dissequestro, e sosteneva che le opere contestate fossero state autorizzate e che le difformità fossero state eliminate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: per genericità e per essere stato proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen.. Il ragionamento muove dalla constatazione che i giudici del riesame avevano indicato le ragioni del rigetto, richiamando le risultanze della consulenza tecnica, l’ordinanza dirigenziale del Comune e la relazione tecnica redatta dopo il sopralluogo congiunto con i Carabinieri.

Da tali atti emergevano significative difformità rispetto ai soli lavori di risanamento conservativo, miglioramento strutturale e frazionamento: la realizzazione di un nuovo tetto monofalda, l’abbassamento di 75 cm del piano di posa, la traslazione e l’inserimento di pilastri, la variazione di sagoma e l’aumento complessivo di volumetria. Il Tribunale aveva quindi ritenuto persistenti i presupposti della misura cautelare reale.

Di fronte a questo apparato argomentativo, la Corte osserva che le censure difensive, pur formalmente dirette a denunciare il vizio di mancanza o apparenza motivazionale — che ricorre solo quando il giudice non fornisca alcuna ragione o la fornisca in modo incomprensibile —, svolgono in realtà critiche di fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno del rigetto.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004: nella nozione di violazione di legge, unico vizio deducibile nel riesame cautelare reale, rientrano la mancanza assoluta di motivazione e l’apparente motivazione, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Infine, per il principio devolutivo di cui all’art. 609 cod. proc. pen., l’assenza di una specifica censura di violazione di legge impedisce alla Corte di esaminare questioni di diritto, come la qualificazione dell’intervento edilizio, non rientranti tra le ipotesi di rilevabilità d’ufficio. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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