Sequestro preventivo, riesame e interesse alla restituzione del bene (Cass. pen. Sez. III n. 37523 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di natura reale, il giudice del riesame non deve accertare se il reato sia attribuibile anche all’indagato, ma soltanto se il reato sia stato commesso e se sussista un nesso qualificato tra il bene e il reato, non tra il bene e una persona. Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza che si limiti a riscontrare tale nesso non è censurabile per assenza o mera apparenza, superando il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 325 cod. proc. pen. La persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame anche avverso il sequestro di un bene alla cui restituzione non abbia diritto, ma solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla sua posizione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 5/6/2025, aveva rigettato la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore il 19/5/2025. Il provvedimento cautelare riguardava abusi edilizi contestati alla ricorrente e a un coindagato.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen. L’ordinanza non avrebbe trattato l’argomento decisivo del concorso nel reato edilizio, con motivazione asseritamente inesistente o apodittica. Nel merito, la qualità di proprietaria del bene non comporterebbe l’automatico addebito degli abusi commessi da altri, non avendo la ricorrente presentato domanda di condono, né la disponibilità del suolo, concesso in locazione a soggetto a lei estraneo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che nessuna questione è posta in punto di fumus commissi delicti, così come non era stata posta innanzi al Tribunale del riesame. Il thema decidendum si concentra quindi sull’unico motivo articolato, relativo all’asserita assenza di elementi sul concorso della ricorrente.
Il Collegio ha però osservato che tale tema è stato invero trattato nell’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa. La relativa motivazione sfugge del tutto a una censura in termini di assenza o di mera apparenza, così da non superare il rigoroso vaglio di ammissibilità di cui all’art. 325 cod. proc. pen. Ne deriva la manifesta infondatezza del ricorso.
Il passaggio centrale riguarda la natura del vincolo. In sede cautelare reale occorre accertare soltanto se un reato sia stato commesso, non anche se lo stesso illecito possa essere attribuito alla ricorrente. Il carattere reale del sequestro comporta la necessità di riscontrare un nesso qualificato tra il bene e il reato, non tra il bene e una persona, indagata o meno. La doglianza difensiva muove dunque da una premessa giuridica non condivisibile.
La Corte ha poi valorizzato un ulteriore elemento, non citato nel ricorso: la ricorrente non aveva prospettato alcun interesse alla restituzione dei terreni, concessi in locazione fino al 1°/2/2028, né poteva rivendicare alcun interesse alla restituzione delle opere abusive, che non le appartengono per emergenza pacifica.
Sul punto il Collegio richiama una recentissima pronuncia (25/9/2025), di cui si conosce solo la notizia di decisione, secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame anche avverso il sequestro di un bene alla cui restituzione non abbia diritto, ma solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla sua posizione. Nel caso di specie nessuna allegazione è stata offerta. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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