Convalida del D.A.Spo. nulla se non valuta le memorie difensive (Cass. pen. Sez. III n. 37518 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., adottata con modulo prestampato, che dia atto del deposito della memoria difensiva senza confrontarsi con le deduzioni in essa contenute. Il giudice della convalida non può limitarsi a un controllo formale: deve accertare in concreto tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione, comprese le ragioni di necessità e urgenza, l’attualità della pericolosità, l’ascrivibilità delle condotte e la congruità della durata. La lesione del diritto di difesa, di natura procedurale, travolge l’atto e impone l’annullamento senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione.

Il Fatto

Il Questore di Roma ha adottato, nei confronti di un soggetto deferito all’autorità giudiziaria per la partecipazione a una commemorazione ritenuta riconducibile alla legge n. 645/1952, un D.A.Spo. fuori contesto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive e obbligo di presentazione per sei anni.

Il GIP del Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha convalidato il provvedimento riducendo a cinque anni la durata dell’obbligo di presentazione. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della fattispecie contestata e la mancanza assoluta di motivazione sull’identificazione, sulla sussistenza dei presupposti e sulla durata della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro della convalida giurisdizionale, circoscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., ma ribadisce che l’obbligo di controllo del giudice deve essere assolto in modo non apparente e investire tutti i presupposti di legittimità della misura.

Il termine dilatorio di quarantotto ore per l’esame degli atti e la presentazione di memorie non è un orpello formale, ma presidio del diritto di difesa. È sufficiente il contraddittorio cartolare, ma il principio va inteso come garanzia effettiva: il giudice deve valutare le deduzioni difensive, non solo consentirne l’ingresso formale. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 2862 del 2014 e Sez. III n. 20143 del 2010.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata, pur dando atto del deposito della memoria, si risolve in un modulo prestampato con la sola aggiunta autografa del risultato decisorio, senza alcun riferimento alle censure. È violato così l’onere motivazionale che, secondo Sezioni Unite n. 44273 del 2004, impone di accertare in concreto l’attualità della pericolosità e l’idoneità della misura allo scopo di prevenzione, verificando la sussistenza di sufficienti elementi indiziari, soprattutto in assenza di condanna.

La Corte conferma che la motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione, senza acritica recezione dell’atto amministrativo, richiamando anche Sez. III n. 22266 del 2016 e Sez. III n. 3740 del 2020.

Il vizio di motivazione è logicamente preliminare e assorbe la censura di violazione di legge. Trattandosi di vizio di natura procedurale, che travolge l’atto senza possibilità di riviviscenza, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e dichiara l’inefficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione, con comunicazione del dispositivo al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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