Ordine di demolizione reale ed efficacia verso gli eredi del bene abusivo (Cass. pen. Sez. III n. 37524 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, l’immobile realizzato in assenza del permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l’ordine di demolizione, facendo parte del patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rinuncia all’eredità, si trasmette mortis causa agli eredi, nei confronti dei quali l’ordine conserva efficacia. L’ordine di demolizione ha carattere reale e attinge tutti i soggetti che vantano sul bene un diritto reale o personale di godimento, a prescindere dal loro coinvolgimento nell’abuso o nella sua prosecuzione. La nullità ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 è relativa ai soli atti tra vivi, restando esclusi gli acquisti di beni immobili abusivi mortis causa. Ne consegue la legittima reiezione dell’istanza di estromissione dal procedimento di esecuzione.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18/3/2025, rigettava l’istanza di estromissione dal procedimento di esecuzione relativo a un ordine di demolizione emesso con riguardo a un decreto penale di condanna, quanto al reato di cui all’art. 1161 cod. nav.. Gli istanti avevano dedotto di non essere titolari di alcuna posizione soggettiva, reale o possessoria, sul bene da demolire.

Avverso tale provvedimento gli istanti proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione degli artt. 666 cod. proc. pen., 31 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 44, e sostenendo di essere estranei alla vicenda processuale originaria e privi di titolo sul bene.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati. Il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’incidente con motivazione solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta, e come tale non censurabile in sede di legittimità.

Richiamata la costante giurisprudenza sul carattere reale dell’ordine di demolizione, la Corte ha ribadito che esso attinge tutti i soggetti in rapporto con il bene che vantano sullo stesso un diritto reale o personale di godimento. I ricorrenti si trovavano in tale relazione, avendo pacificamente ereditato l’immobile abusivo.

Il Collegio ha confermato il principio per cui l’immobile abusivo entra nell’asse ereditario del suo edificatore e si trasmette agli eredi, nei confronti dei quali l’ordine conserva efficacia, richiamando Sez. III n. 16141 del 21/2/2023. È stato inoltre ribadito che la nullità ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 riguarda i soli atti tra vivi, restando esclusi gli acquisti mortis causa, con richiamo a Sez. Un. Civili n. 8230 del 22/03/2019 e a n. 25021 del 16/04/2019.

Dalla natura reale dell’ordine discende l’irrilevanza dell’eventuale coinvolgimento del destinatario nell’abuso edilizio o nella sua prosecuzione, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. III n. 17809 del 18/1/2024). Il Tribunale aveva altresì valorizzato il possesso materiale del bene da parte dei ricorrenti, circostanza contestata con argomento di merito irricevibile in sede di legittimità.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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